Corte di giustizia, Ordinanza C-193/20
Order of the Vice-President of the Court of 9 July 2020. — Dekoback GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170a(2) and (3) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Formal requirements relating to the request that the appeal be allowed to proceed – Failure to put in order – Inadmissibility. — Case C-193/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile l’appello di Dekoback GmbH perché la richiesta di autorizzazione a proseguire non rispettava i requisiti formali previsti dal regolamento di procedura, in particolare quanto a spaziatura e probabilmente anche alla lunghezza massima di sette pagine. Dopo l’invito della cancelleria a regolarizzare il documento, la ricorrente non ha effettuato alcuna correzione entro il termine assegnato. Di conseguenza, il Vicepresidente ha applicato l’articolo 170a, paragrafo 3, e ha respinto l’impugnazione per irricevibilità, ponendo le spese a carico della ricorrente.
Inammissibilità dell’impugnazione per mancato rispetto dei requisiti formali della richiesta di autorizzazione a proseguire l’appello in materia di marchio UE.
La questione giuridica
Se un appello avverso una sentenza del Tribunale concernente una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO debba essere dichiarato formalmente irricevibile quando la richiesta di autorizzazione a proseguire l’impugnazione non rispetta i requisiti formali previsti dall’articolo 170a, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura e non venga regolarizzata nel termine assegnato.
Principio di diritto
Nei casi soggetti al filtro di ammissibilità dell’articolo 58a dello Statuto, la richiesta che l’appello sia autorizzato a proseguire deve rispettare i requisiti formali e di lunghezza fissati dall’articolo 170a del regolamento di procedura e dalle Practice Directions; se la richiesta non è conforme e il ricorrente non la regolarizza entro il termine fissato dalla cancelleria, il Vicepresidente deve dichiarare l’appello formalmente irricevibile. Le spese restano a carico del ricorrente quando l’ordine è adottato prima della notifica alla controparte.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Punti 39 e 40 delle Practice Directions to parties concerning cases brought before the Court
Inammissibilità dell’appello per mancata regolarizzazione della richiesta di ammissione
Si tratta di un’ordinanza del Vicepresidente della Corte di giustizia resa nell’ambito di un appello contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea. La controversia nasce da un procedimento di revoca relativo al segno DECOPAC e coinvolgeva, in primo grado, Dekoback GmbH e DecoPac Inc., con EUIPO quale istituzione resistente.
Contesto processuale e regime applicabile
L’appello rientrava nel meccanismo previsto dall’articolo 58a, primo comma, dello Statuto della Corte, secondo cui le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO non sono esaminate nel merito se prima la Corte non decide che debbano essere autorizzate a proseguire.
Per ottenere tale autorizzazione, l’appellante deve, ai sensi dell’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura:
- allegare all’appello una richiesta specifica di ammissione;
- indicare la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire.
L’articolo 170a, paragrafo 2, impone inoltre un limite massimo di sette pagine e il rispetto delle formalità indicate nelle Practice Directions, in particolare quelle dei punti 39 e 40, che riguardano forma, presentazione, font, interlinea e margini dei documenti processuali.
Irregolarità della richiesta presentata da Dekoback
Dekoback ha depositato una richiesta di ammissione che non rispettava alcune prescrizioni formali. In particolare, il testo di sei pagine era redatto con interlinea inferiore a 1,5; la Corte rileva anche che, una volta riformattato correttamente, il documento avrebbe potuto superare il limite delle sette pagine.
Con lettera dell’8 maggio 2020, la cancelleria ha invitato la ricorrente a regolarizzare la richiesta entro il 15 maggio 2020, in applicazione dell’articolo 170a, paragrafo 3, del regolamento di procedura. La ricorrente non ha però compiuto alcun atto di regolarizzazione nel termine assegnato.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che, poiché i requisiti dell’articolo 170a, paragrafo 2, non erano stati rispettati e la richiesta non era stata messa in ordine entro il termine impartito, ricorrevano le condizioni previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo per dichiarare l’appello formalmente irricevibile.
L’ordinanza applica quindi in modo rigoroso il meccanismo di filtro introdotto per le impugnazioni relative alle decisioni dell’EUIPO, valorizzando il rispetto delle formalità processuali come condizione di accesso all’esame dell’appello.
Decisione e spese
Il Vicepresidente della Corte ha dichiarato l’appello irricevibile. Quanto alle spese, ha applicato l’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato dall’articolo 184, paragrafo 1, e ha stabilito che Dekoback GmbH sopporti le proprie spese, anche perché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte e prima che questa potesse sostenere costi.
Principio affermato
Nei ricorsi soggetti all’articolo 58a dello Statuto, il mancato rispetto dei requisiti formali della richiesta di ammissione a proseguire l’appello, se non sanato nel termine fissato dalla cancelleria, comporta l’irricevibilità formale dell’impugnazione senza esame del merito.
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