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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24427/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il diniego di ammissione al regime di semilibertà. Denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., errata applicazione dell'art.50 dell'Ordinamento penitenziario e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostendo che il Tribunale non avrebbe valutato il positivo progresso trattamentale attestato dagli operatori (lavoro esterno ai sensi dell'art.21 Ord. pen. per attività di volontariato presso la Croce Rossa e permessi premio positivamente fruiti) e che il riferimento a difficoltà nella gestione della rabbia e a un comportamento scorretto del marzo 2022 è generico e non corroborato da sanzioni disciplinari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e non manifestamente illogica: è necessario un ulteriore periodo di osservazione inframuraria prima di concedere la semilibertà, alla luce della insufficiente revisione critica del condannato rispetto ai reati gravi (omicidio e tentato omicidio), della sua difficoltà a gestire la rabbia e i rapporti con gli altri, e delle indicazioni del gruppo di trattamento che suggeriscono di valutare l'affidabilità anche mediante ulteriori permessi premio. Il rigetto del ricorso si traduce nella conferma dell'ordinanza impugnata e nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.50 Ordinamento penitenziario

    La norma è stata richiamata nella valutazione prognostica sulle misure alternative: il Tribunale ha ritenuto che, alla luce dell'art.50, sussista la necessità di ulteriore osservazione trattamentale prima di disporre la semilibertà per carenza di revisione critica rispetto ai reati.

  • art.21 Ordinamento penitenziario

    Citato dal ricorrente a supporto del positivo impiego lavorativo esterno (volontariato). La Corte rileva che l'esistenza del lavoro esterno è un elemento valutabile, ma non sufficiente da solo a superare la necessità di osservazione inframuraria in presenza di rischi residui.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) codice di procedura penale

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione ritenuti dal ricorrente (vizi di motivazione e errata applicazione della legge). La Corte ha ritenuto tali censure infondate per mancata dimostrazione della manifesta illogicità o carenza della motivazione.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma.

  • art.616 codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez.1, Sent. n.775/2013)

    Principio richiamato: la decisione sulle misure alternative deve fondarsi su una motivazione prognostica basata sul trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità; la motivazione deve dimostrare la considerazione di tutti gli elementi di legge.

Massime di principio

  • Il giudice deve motivare la decisione sulle misure alternative con un giudizio prognostico fondato su elementi del trattamento individualizzato: la semplice menzione dei progressi non basta se non connessa alla valutazione complessiva del rischio e della revisione critica del condannato.
  • La gravità dei reati commessi (es. omicidio, tentato omicidio) e la mancanza di una convincente revisione critica possono giustificare il protrarsi dell'osservazione inframuraria prima di concedere la semilibertà, anche se il detenuto partecipa ad attività esterne o ha fruito permessi premio.
  • La presenza di attività lavorative esterne o permessi premio è elemento favorevole ma non deve essere considerato automaticamente decisivo: va valutato nel contesto complessivo del percorso trattamentale e della affidabilità rilevata dal gruppo di trattamento.
  • Un riferimento a comportamenti problematici (es. difficoltà nella gestione della rabbia) è legittimo anche se non è seguito da sanzioni disciplinari, purché la motivazione sia specifica e collegata al rischio residuo; in caso contrario il provvedimento potrebbe essere censurabile per genericità.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito degli elementi trattamentali; il controllo si limita a verificare la logica, la completezza e la conformità della motivazione agli elementi di legge.
  • In caso di rigetto del ricorso il condannato può essere condannato alle spese di rito ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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