Cassazione Civile, Ordinanza n. 11921/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che essa fosse conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto che non si provvedesse sulle spese, in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il giudizio nasce dal ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna. Il testo non consente di ricostruire la controversia sostanziale originaria, ma indica che il ricorso era stato inizialmente ritenuto, in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c., potenzialmente inammissibile. Successivamente, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte controricorrente per accettazione. La questione esaminata dalla Corte di cassazione riguarda quindi esclusivamente l'efficacia processuale della rinuncia e le conseguenze in termini di estinzione del giudizio e regolazione delle spese.
Norme richiamate
norma richiamata solo per dare conto della proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio, sul presupposto dell'inammissibilità
norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio dopo l'istanza di decisione della parte ricorrente
la rinuncia è stata ritenuta valida perché conforme ai requisiti formali previsti dalla norma
la rinuncia valida comporta l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte nei casi richiesti, estingue il giudizio quando soddisfa i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione con ordinanza o sentenza e non provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- La dichiarazione di rinuncia sopravvenuta rende superflua la prosecuzione del giudizio di legittimità, anche se in precedenza era stata formulata una proposta di definizione del ricorso in termini di inammissibilità.
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