Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11921/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che essa fosse conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto che non si provvedesse sulle spese, in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il giudizio nasce dal ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna. Il testo non consente di ricostruire la controversia sostanziale originaria, ma indica che il ricorso era stato inizialmente ritenuto, in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c., potenzialmente inammissibile. Successivamente, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte controricorrente per accettazione. La questione esaminata dalla Corte di cassazione riguarda quindi esclusivamente l'efficacia processuale della rinuncia e le conseguenze in termini di estinzione del giudizio e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata solo per dare conto della proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio, sul presupposto dell'inammissibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio dopo l'istanza di decisione della parte ricorrente

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia è stata ritenuta valida perché conforme ai requisiti formali previsti dalla norma

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia valida comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte nei casi richiesti, estingue il giudizio quando soddisfa i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione con ordinanza o sentenza e non provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
  • La dichiarazione di rinuncia sopravvenuta rende superflua la prosecuzione del giudizio di legittimità, anche se in precedenza era stata formulata una proposta di definizione del ricorso in termini di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.