Cassazione Penale, Sentenza n. 31515/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato l'inammissibilità dell'istanza di revoca, proposta da Mariano Lipari, delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate con decreto del Tribunale di Trapani del 28/06/1996. Il ricorrente deduceva la necessità di riesaminare la conformità del decreto originario alla luce della normativa e giurisprudenza intervenute (d.lgs. 159/2011, sentenze CEDU e Corte costituzionale, Sezioni unite Cass. n.111/2017) e sosteneva che l'assoluzione dall'addebito ex art.416-bis cod. pen. e le successive pronunce impongano una nuova valutazione dell'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale di Trapani e la Corte d'appello avevano già compiutamente valutato, nell'ambito del decreto del 28/06/1996 e del successivo procedimento di revoca del 2010, tutti gli elementi rilevanti sulla pericolosità qualificata di Lipari, compresa l'assoluzione sull'addebito associativo, che non impedisce l'applicazione delle misure di prevenzione dato il diverso ambito probatorio e i diversi criteri. La Corte ha ritenuto che le pronunce successive (CEDU, Corte costituzionale, Cassazione) non impongono la rimessione in discussione del giudicato qualora non emergano elementi nuovi, decisivi e non precedentemente valutati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma applicabile ratione temporis che regola la domanda di revoca delle misure di prevenzione; usata per inquadrare la richiesta di revoca ex tunc proposta dal ricorrente.
art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato dal ricorrente come nuova base normativa (principalmente sul sequestro e confisca); la Corte ha osservato che tale norma riguarda aspetti specifici (sequestro/confisca) e non impone automaticamente la revisione del giudizio di pericolosità già formatosi nel 1996.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto associativo mafioso richiamato nel procedimento penale; la Corte ha evidenziato che l'assoluzione sull'addebito ex art.416-bis non è ostativa, in sede di prevenzione, alla valutazione autonoma del giudice della prevenzione circa l'appartenenza e la pericolosità sociale.
Sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
"Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della \"attualità\" della pericolosità del proposto"
Richiama il principio dell'attualità della pericolosità; la Corte ha però ritenuto che il richiamo a tale principio non dimostri che nel caso concreto la misura sia stata adottata in assenza dell'attualità, né giustifichi di per sé la rinnovazione del giudizio sul giudicato senza nuovi elementi decisivi.
Grande Camera CEDU, De Tommaso vs. Italia, 23/02/2017
Decisione che ha fornito indirizzi sulla determinazione e prevedibilità delle misure preventive; la Corte italiana ha ritenuto che tali pronunce riguardino profili di pericolosità generica e principi di determinatezza, non comportando automaticamente la revisione del giudicato sulle misure di prevenzione qualificate senza nuovi elementi.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Richiamata dal ricorrente per argomentare un mutato quadro costituzionale; la Corte di cassazione ha ritenuto che i principi affermati non impongano la riconsiderazione del giudicato in assenza di elementi nuovi e decisivi specificamente attinenti al caso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammnissibilità"
Richiamata per giustificare la mancata applicazione di sanzioni per lite temeraria: la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato l'art.616 c.p.p. per le somme dovute.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di contribuire alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00.
Massime di principio
- La revoca di misure di prevenzione consolidate richiede elementi nuovi, non valutati nel procedimento originario, e di portata potenzialmente decisiva; mere invocazioni di mutamenti giurisprudenziali non bastano.
- L'assoluzione o esito favorevole nel processo penale non annulla automaticamente la valutazione di pericolosità in sede di prevenzione: ambiti, criteri e livelli probatori sono diversi.
- Le pronunce di CEDU e Corte costituzionale che tutelano determinatezza e prevedibilità possono influenzare l'interpretazione delle misure preventive, ma non impongono la revisione di un giudicato senza specifici elementi fattuali nuovi e significativi.
- Il requisito dell'"attualità" della pericolosità è fondamentale per l'applicazione di misure preventive, ma la sua verifica richiede prove concrete e attuali; il richiamo astratto al principio non vale a sovvertire provvedimenti basati su valutazioni già motivate.
- Le impugnazioni tardive (a distanza di molti anni) sono difficili da accogliere se non supportate da prove nuove e decisive; il sistema giuridico tutela la stabilità del giudicato.
- Ricorrere in cassazione senza fondamento probatorio convincente può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende, pur quando non sia ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso.
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