Ordinanza n. 2777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio relativa alla procedura concorsuale per dirigenti dell’Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
L’appellante contesta la sentenza di primo grado e gli atti della procedura concorsuale, deducendo censure che, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura a partire dal verbale della riunione del 4 ottobre 2023, con il quale la nuova Commissione, nominata il 7 settembre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli. La controversia riguarda, in particolare, la rivalutazione dei titoli dei candidati mediante l’applicazione del moltiplicatore 8,5 ai criteri stabiliti dalla precedente Commissione il 10 febbraio 2016, il possibile riesame dell’ammissibilità dei titoli già valutati e il sovvertimento della graduatoria finale. L’appellante sostiene inoltre di avere autocertificato nel curriculum vitae l’esperienza maturata nel gruppo di lavoro Gradif, ma il giudice rileva che non è chiaro quale esperienza indicata nel curriculum prodotto in giudizio si riferisca a tale gruppo di lavoro. Poiché l’eventuale accoglimento dell’appello potrebbe comportare l’annullamento della graduatoria dell’11 gennaio 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi dalla procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate degli estremi dell’ordinanza, del ricorso introduttivo, della sentenza appellata, dell’atto d’appello e dell’elenco nominativo dei controinteressati. L’appellante dovrà provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame; la prova degli adempimenti, comprensiva dell’attestato dell’Agenzia, dovrà essere depositata entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. Non è stato disposto il rinvio al primo giudice, poiché l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami era già stata disposta nel giudizio di primo grado. In vista della decisione sul merito, il Collegio ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di depositare entro 60 giorni una relazione documentata sulla modalità di applicazione del moltiplicatore 8,5, sull’eventuale nuova verifica dell’ammissibilità dei titoli, sulle ragioni del sovvertimento della graduatoria e sul grado di esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell’11 gennaio 2024, precisando se i vincitori siano stati assunti, immessi nelle funzioni dirigenziali o eventualmente rimossi. Entro lo stesso termine l’appellante dovrà chiarire con memoria quale esperienza curricolare si riferisca al gruppo di lavoro Gradif. È stata disposta la prosecuzione del giudizio in udienza pubblica, contestualmente agli altri appelli relativi alla medesima procedura concorsuale. Le generalità della parte sono state oscurate.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., per la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente la notificazione per pubblici proclami nell’ambito dell’integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità della notificazione per pubblici proclami e per la pubblicazione degli atti sul sito dell’amministrazione.
art. 105 c.p.a.
Il Consiglio di Stato esclude la necessità di rinviare la causa al primo giudice, poiché l’integrazione del contraddittorio era già stata disposta in primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento dell’appello può incidere sull’intera graduatoria di una procedura concorsuale, il giudice d’appello deve assicurare l’integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi, anche mediante notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti processuali indicati dal giudice e dell’elenco dei controinteressati, con obbligo di mantenerli disponibili sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di fornire alla parte un attestato recante la data di pubblicazione.
- L’omesso compimento, entro i termini assegnati, degli adempimenti necessari all’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità dell’appello; la prova dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositata nel termine stabilito dal giudice, a pena di decadenza.
- Quando la controversia presenta questioni tecniche o fattuali decisive relative alla rivalutazione dei titoli e al sovvertimento di una graduatoria concorsuale, il giudice d’appello può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui criteri applicati, sulle modalità concrete di ricalcolo e sugli effetti prodotti sugli esiti della procedura.
- Se l’integrazione del contraddittorio è già stata disposta nel giudizio di primo grado, la necessità di assicurare la partecipazione dei controinteressati in appello non impone automaticamente l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
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