Sentenza n. 197/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -del decreto n. 450 del 04.11.2025, comunicato con nota del 6.11.2025, con cui il Provveditore Regionale della Calabria-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha aggiudicato, in favore della Ditta Rag. Pietro Guarnieri-Figli S.r.l., il Lotto 3-17 -CIG: B79C71B46F- la gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il “servizio vitto” dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Calabria; -della comunicazione prot. m_dg.DAPPR14.06.11.2025.0056702.U del 6.11.2025 di aggiudicazione definitiva del Lotto 3-17 della precitata gara in favore della Ditta Rag. Pietro Guarnieri-Figli S.r.l.; -della proposta di aggiudicazione del Lotto 3-17 formulata in favore Ditta Rag. Pietro Guarnieri -Figli S.r.l.; -di tutti i verbali di gara con cui il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice hanno disposto di ammettere alla procedura la Ditta Rag. Pietro Guarnieri-Figli S.r.l. e di valutare l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica proposta dalla stessa (Verbale n. 1 del 25.8.2025; Verbale n. 2 del 26.8.2025; Verbale n. 3 del 27.8.2025; Verbale n. 4 del 28.8.2025; Verbale di verifica dell'offerta amministrativa del 16.10.2025); -del Verbale di verifica ex art. 110 del d.lgs. 36/2023, datato 10.10.2025, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 3-17, il RUP e i suoi collaboratori, unitamente alla Commissione giudicatrice, hanno ritenuto congrua in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto l'offerta tecnico-economica della Ditta Rag. Pietro Guarnieri-Figli S.r.l., concludendo con esito positivo il sub-procedimento di verifica dell'anomalia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA dell'accordo quadro e dei contratti attuativi relativi al Lotto 3-17, ove medio tempore stipulati con l'aggiudicataria Ditta Rag. Pietro Guarnieri - Figli S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. NONCHE' PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta in favore della ricorrente e il subentro della stessa nel relativo accordo quadro e nei contratti attuativi, nonché mediante l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni conseguenti all'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3-17 della gara per la fornitura di derrate alimentari destinate al servizio vitto degli istituti penitenziari, con i verbali di ammissione e valutazione dell’aggiudicataria e il positivo giudizio di anomalia dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, deducendo, con il primo motivo, la violazione della lex specialis e dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di par condicio, buona fede, fiducia e affidamento, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe affidato ai propri fornitori la fase essenziale di trasporto e consegna delle derrate, in violazione del divieto di subappalto previsto dal disciplinare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la dichiarazione resa nel DGUE, relativa alla mancata intenzione di subappaltare, sarebbe stata falsa o fuorviante e avrebbe integrato un grave illecito professionale escludente. Con il terzo motivo ha contestato il giudizio positivo di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, lamentando difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e travisamento. In particolare, ha contestato l’accorpamento di costi eterogenei nelle spese generali, l’assenza di adeguate giustificazioni per trasporti, migliorie, pulizie e sanificazioni, un errore nel costo della manodopera e l’esiguità dell’utile, sostenendo che l’offerta sarebbe stata in perdita.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. Il divieto di subappalto riguarda l’affidamento a un soggetto terzo, distinto dall’aggiudicatario, dell’esecuzione totale o parziale della prestazione, con organizzazione autonoma dei mezzi e assunzione del rischio d’impresa. Nel caso concreto, l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva che i fornitori potessero consegnare direttamente presso gli istituti soltanto determinati prodotti freschi o deperibili. Secondo il TAR, tale consegna costituisce una mera modalità materiale di adempimento della fornitura e non comporta l’affidamento a terzi di una parte dell’appalto, poiché l’aggiudicataria resta l’unica responsabile verso la stazione appaltante e i fornitori non assumono autonomamente il rischio né vengono integrati nell’organizzazione imprenditoriale dell’aggiudicataria. Ne consegue anche l’insussistenza di dichiarazioni false o fuorvianti nel DGUE; inoltre, la ricorrente non aveva allegato illeciti professionali riferiti a precedenti affidamenti. Anche il terzo motivo è stato respinto. Il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico ed esprime discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. L’indicazione di 190 ore settimanali contenuta in una parte delle giustificazioni è stata ritenuta un mero errore materiale, immediatamente riconoscibile e corretto nelle successive giustificazioni, senza incidenza sulla reale quantificazione del costo della manodopera. Non sussisteva un obbligo generale di scomporre ulteriormente le spese generali in ogni singola sottovoce, al di fuori degli specifici obblighi di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. Le contestazioni della ricorrente risultavano inoltre basate su stime ipotetiche e valutazioni alternative della sostenibilità economica dell’offerta, non idonee a dimostrare che essa fosse effettivamente in perdita. La mera modestia dell’utile non determina di per sé l’inattendibilità dell’offerta. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese processuali in favore dell’amministrazione; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 36/2023
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.
Il divieto di subappalto previsto dalla lex specialis deve essere riferito all’affidamento a terzi dell’esecuzione della prestazione con autonomia organizzativa e assunzione del rischio d’impresa; la mera consegna materiale dei prodotti da parte del fornitore, mentre l’aggiudicatario resta responsabile dell’adempimento, non integra necessariamente subappalto.
art. 95 d.lgs. 36/2023
La dichiarazione falsa o fuorviante può rilevare quale causa di esclusione, ma nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna difformità tra il DGUE e le modalità operative indicate nell’offerta.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Non è stata ravvisata una causa di esclusione derivante dalle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria, poiché la ricorrente non ha dimostrato la falsità o l’idoneità decettiva delle dichiarazioni.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Non sussiste grave illecito professionale in assenza di una dichiarazione falsa o fuorviante e in mancanza di allegazioni relative a illeciti professionali riferiti a precedenti affidamenti.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia mira ad accertare la sostenibilità complessiva dell’offerta in funzione della corretta esecuzione dell’appalto; non impone, salvo specifici obblighi normativi o della lex specialis, la disarticolazione di ogni voce accessoria in ulteriori sottovoci.
art. 108 d.lgs. 36/2023
nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale
L’obbligo di indicazione separata riguarda i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza; non comporta necessariamente la scomposizione analitica di ogni costo accessorio incluso nelle spese generali.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
Rileva, insieme all’art. 108, comma 9, nel rafforzare l’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria, proposta in via subordinata rispetto all’annullamento e al risarcimento in forma specifica, è stata assorbita dal rigetto della domanda principale.
art. 124 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro è stata proposta ma non accolta, in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il divieto di subappalto non è violato dalla mera consegna materiale dei prodotti da parte del fornitore dell’aggiudicatario quando quest’ultimo conserva integralmente la responsabilità contrattuale verso la stazione appaltante, il fornitore non assume autonomamente il rischio d’impresa e la consegna costituisce soltanto una modalità alternativa di adempimento della fornitura.
- La distinzione tra subappalto e subfornitura o rapporto commerciale di approvvigionamento dipende dall’effettivo trasferimento a un soggetto terzo dell’esecuzione della prestazione, con autonomia organizzativa e rischio proprio, non dalla sola partecipazione materiale del terzo a una fase della catena di fornitura.
- Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto in presenza di manifesta erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, senza sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante.
- Un errore materiale contenuto nei giustificativi dell’offerta non determina l’inattendibilità dell’offerta quando sia immediatamente riconoscibile, sia stato corretto o chiarito nella documentazione successiva e non abbia inciso sulla reale quantificazione dei costi né sulla sostenibilità complessiva dell’offerta.
- La verifica di anomalia non impone, in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis, la disarticolazione delle spese generali in ogni singola sottovoce; resta necessario indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza nei casi previsti dalla legge.
- La mera esiguità dell’utile non rende inattendibile un’offerta, se il concorrente che la contesta non dimostra concretamente che l’offerta sia in perdita o incompatibile con la corretta esecuzione dell’appalto.
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