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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 6882/2024 del 21 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202505910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3.000 euro mediante emissione della carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 6882/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha ritenuto la misura non manifestamente iniqua perché funzionale a incentivare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela, evitando al contempo una sproporzionata locupletazione del privato. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    principio di effettività della tutela

    La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 114 c.p.a.

    criterio della non manifesta iniquità

    La quantificazione dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua la struttura dirigenziale cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri elementi ostativi e non abbia eseguito il giudicato, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può predisporre, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere cumulata con gli interessi già dovuti in base al giudicato, purché sia quantificata secondo criteri idonei a garantirne la funzione compulsiva senza trasformarla in una sproporzionata compensazione.
  • Ai fini della determinazione dell'astreinte, la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione, poiché la nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere, che resta esercitabile in via concorrente.
  • La penalità di mora deve prevedere un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che perda la funzione coercitiva e produca un'ingiustificata locupletazione del privato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega interna, purché siano definiti il termine e gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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