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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto K10/-OMISSIS- del Ministero dell'interno di data 18-20 febbraio 2025 ma notificato il giorno 13.05.2025, con il quale l'istanza di concessione della cittadinanza veniva respinta

Giustizia amministrativa202507543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dopo un precedente decreto presidenziale di concessione, motivato dal trasferimento della residenza in Australia prima del giuramento e dall'iscrizione all'A.I.R.E.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, quale cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea residente legalmente in Italia da almeno quattro anni. Dopo l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione, prima del giuramento, aveva svolto ulteriori verifiche e respinto la domanda rilevando il trasferimento della residenza in Australia e l'iscrizione all'A.I.R.E. La ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza relativa e violazione del principio di legalità, sostenendo che il Ministero non potesse sostanzialmente revocare o annullare il decreto presidenziale; 2) violazione della disciplina sulla cittadinanza, dell'art. 3 Cost. ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione e carenza istruttoria, contestando la rivalutazione del requisito della residenza dopo la presentazione della domanda; 3) erronea interpretazione delle norme sul giuramento all'estero; 4) violazione del requisito sostanziale della residenza e carenza istruttoria, sostenendo di avere mantenuto in Italia l'abitazione, il conto corrente e il mutuo e di non avere avuto intenzione di abbandonare definitivamente il Paese; 5) violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza procedimentale; 6) ulteriore violazione dell'art. 10-bis ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il procedimento di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è una fattispecie a formazione progressiva: il decreto presidenziale di concessione non produce efficacia costitutiva prima del giuramento, che costituisce l'atto conclusivo. Fino a tale momento il requisito della residenza legale deve permanere e l'Amministrazione conserva il potere-dovere di verificarne la sussistenza, anche dopo l'adozione del decreto concessorio. È stata quindi esclusa una revoca o un annullamento illegittimo del decreto presidenziale. Il Collegio ha respinto anche la tesi secondo cui la residenza rileverebbe soltanto al momento della domanda, affermando che essa deve permanere sino al giuramento. Ha escluso inoltre che la possibilità di prestare il giuramento all'estero possa essere invocata da chi aveva richiesto la cittadinanza sulla base della residenza in Italia: tale possibilità riguarda chi risiede all'estero nell'ambito di una domanda fondata su tale situazione, non chi abbia chiesto la naturalizzazione per residenza italiana. Quanto al requisito sostanziale della residenza, il TAR ha ritenuto insufficiente la permanenza di interessi economici o patrimoniali in Italia e ha valorizzato il trasferimento in Australia e l'iscrizione all'A.I.R.E. La residenza legale richiede un'effettiva e abituale dimora in Italia comprovata dall'iscrizione anagrafica e dal rispetto degli adempimenti in materia di soggiorno. Infine, sono state respinte le censure procedimentali poiché dal provvedimento emergeva una dettagliata ricostruzione delle interlocuzioni con l'interessata e una chiara valutazione della sua posizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. d), l. 91/1992

    al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza legale non rileva soltanto al momento della domanda, ma deve permanere sino alla prestazione del giuramento.

  • art. 10 l. 91/1992

    Il giuramento di fedeltà [...] è requisito integrativo della fattispecie attributiva dello status di cittadino

    Il giuramento costituisce l'atto conclusivo della fattispecie a formazione progressiva e determina ex nunc l'efficacia costitutiva del decreto presidenziale di conferimento.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento

    La disposizione consente all'autorità procedente di svolgere ulteriori verifiche anche dopo l'adozione del decreto concessorio, fino al giuramento.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 572/1993

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica

    La residenza legale richiede l'effettiva e abituale dimora in Italia, comprovata dall'iscrizione anagrafica e dal rispetto della disciplina sul soggiorno.

  • art. 23, comma 1, l. 91/1992

    in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza

    Il giuramento all'estero è previsto per chi risiede all'estero nei casi in cui la domanda di cittadinanza sia fondata su tale situazione, non per chi abbia richiesto la naturalizzazione in ragione della residenza legale in Italia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una lesione delle prerogative difensive o del contraddittorio procedimentale, poiché il provvedimento ricostruiva dettagliatamente le interlocuzioni con l'interessata.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 572/1993

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione al giuramento all'estero, ma il TAR ne ha escluso l'applicabilità alla fattispecie.

Massime di principio

  • Nella procedura di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il decreto presidenziale di concessione non produce efficacia costitutiva prima della prestazione del giuramento, che costituisce l'atto conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.
  • Fino alla prestazione del giuramento, l'Amministrazione conserva il potere-dovere di verificare la perdurante sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza e deve respingere la domanda se tali requisiti siano venuti meno dopo l'adozione del decreto concessorio.
  • Il requisito della residenza legale richiesto dall'art. 9 della legge n. 91/1992 deve permanere ininterrottamente sino al giuramento; non è sufficiente che fosse posseduto al momento della presentazione della domanda.
  • La residenza legale ai fini della naturalizzazione presuppone un'effettiva e abituale dimora in Italia, comprovata dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sull'ingresso e sul soggiorno; la conservazione di beni, rapporti bancari o altri interessi patrimoniali in Italia non basta a dimostrarne la permanenza.
  • La possibilità di prestare il giuramento presso un'autorità diplomatica o consolare all'estero non consente di eludere il requisito della residenza legale in Italia quando la cittadinanza sia stata richiesta proprio sulla base della residenza italiana.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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