Cassazione Penale, Sentenza n. 29935/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, nel riesame, aveva annullato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Rende limitatamente al capo 37, ma l'aveva confermata per il capo 23. Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato indicato (art. 353 c.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa il presunto pericolo di reiterazione del reato e il quadro indiziario a sostegno della conferma della misura
La decisione
Il difensore ha rinunciato al ricorso con memoria del 17/04/2023 a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, per la sopravvenuta mancanza di interesse intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, richiamando precedenti giurisprudenziali
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
La norma è stata oggetto di censura dal ricorrente (riguardo alla sussistenza di gravi indizi), ma la Corte non è entrata nel merito sostanziale della valutazione in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Richiamato per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza e dunque non giustifica l'imposizione di spese o sanzioni
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308
Ulteriore conferma del principio giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso esclude la virtuale soccombenza e l'imposizione di oneri a carico del ricorrente
Massime di principio
- Se il motivo del ricorso diventa privo di oggetto per sopravvenuta revoca della misura impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso non costituisce, di per sé, soccombenza: non si applicano normalmente spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Quando una parte intende mantenere il ricorso nonostante la revoca della misura, è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale; in assenza di ciò è preferibile valutare la rinuncia per evitare inutili costi procedurali.
- In presenza di più capi con trattamenti cautelari differenti, la revoca parziale può rendere alcune questioni astratte: il ricorso deve riguardare una situazione concretamente attuale per essere dichiarato ammissibile.
- Le corti di legittimità possono limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito sostanziale dei motivi quando il provvedimento impugnato abbia perso efficacia praticabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →