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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29935/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, nel riesame, aveva annullato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Rende limitatamente al capo 37, ma l'aveva confermata per il capo 23. Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato indicato (art. 353 c.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa il presunto pericolo di reiterazione del reato e il quadro indiziario a sostegno della conferma della misura

La decisione

Il difensore ha rinunciato al ricorso con memoria del 17/04/2023 a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, per la sopravvenuta mancanza di interesse intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, richiamando precedenti giurisprudenziali

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    La norma è stata oggetto di censura dal ricorrente (riguardo alla sussistenza di gravi indizi), ma la Corte non è entrata nel merito sostanziale della valutazione in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Richiamato per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza e dunque non giustifica l'imposizione di spese o sanzioni

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308

    Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308

    Ulteriore conferma del principio giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso esclude la virtuale soccombenza e l'imposizione di oneri a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Se il motivo del ricorso diventa privo di oggetto per sopravvenuta revoca della misura impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso non costituisce, di per sé, soccombenza: non si applicano normalmente spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Quando una parte intende mantenere il ricorso nonostante la revoca della misura, è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale; in assenza di ciò è preferibile valutare la rinuncia per evitare inutili costi procedurali.
  • In presenza di più capi con trattamenti cautelari differenti, la revoca parziale può rendere alcune questioni astratte: il ricorso deve riguardare una situazione concretamente attuale per essere dichiarato ammissibile.
  • Le corti di legittimità possono limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito sostanziale dei motivi quando il provvedimento impugnato abbia perso efficacia praticabile.

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