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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli del 13/3/2024, con la quale veniva espressa la “non autorizzazione” al progetto presentato dalla sig.ra Fatme Hotait in data 1/9/2023; 2) della nota PEC del 13/3/2024, di trasmissione del diniego di cui sub 1; 3) di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso ove necessario e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto.

Giustizia amministrativa202402372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione al progetto di accertamento di compatibilità relativo a opere interne e al solaio in carpenteria metallica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Soprintendenza non ha autorizzato il progetto relativo a opere di accertamento di compatibilità nell'appartamento sito in un edificio vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004. Ha dedotto, in sintesi, difetto di istruttoria e di motivazione, falsità dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà, sostenendo che il diniego fosse fondato su una formula stereotipata relativa all'incompatibilità del solaio in acciaio; che la diversa distribuzione interna fosse già stata ritenuta compatibile con la tutela; che la demolizione del solaio potesse compromettere la statica dell'edificio e dell'unità immobiliare sottostante; che fosse stata imposta una condizione impossibile per l'esame o il rilascio dei titoli relativi alle opere interne; che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la fiscalizzazione dell'abuso; e che l'autorizzazione culturale fosse autonoma rispetto ai titoli edilizi. La ricorrente ha inoltre chiesto una verificazione o una CTU sui rischi statici derivanti dalla rimozione del solaio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, anche per relationem, poiché richiamava la precedente autorizzazione del 2015, le relative prescrizioni e il sopralluogo del 2018, dal quale era emersa la realizzazione di un solaio in acciaio sovrapposto a quello ligneo originale, in difformità dall'autorizzazione rilasciata. La richiesta di presentare previamente un progetto di ripristino dello stato legittimo, mediante demolizione del solaio in carpenteria metallica e consolidamento di quello ligneo, è stata considerata logica e coerente con la funzione sostanziale di tutela esercitata dalla Soprintendenza. È stata esclusa la contraddittorietà tra la nota del 2019, relativa alla compatibilità della sola diversa distribuzione interna mediante demolizione e ricostruzione di tramezzi, e il diniego riferito al diverso intervento di rifacimento del solaio. Le censure relative ai rischi statici, all'impossibilità materiale della demolizione e alla mancata fiscalizzazione sono state dichiarate inammissibili prima ancora che infondate, perché riguardavano profili esecutivi e non erano stati dedotti nel procedimento mediante osservazioni al preavviso di rigetto; inoltre, l'ordine comunale di demolizione del solaio non era stato impugnato. La censura fondata sull'autonomia dell'autorizzazione culturale rispetto ai titoli edilizi è stata respinta, poiché il diniego non si fondava su ragioni urbanistiche, ma esclusivamente sulla tutela del bene culturale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000, oltre accessori; nulla per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione della Soprintendenza per interventi su un bene culturale costituisce un controllo sostanziale di tutela e può essere subordinata al previo ripristino dello stato legittimo dei luoghi quando opere realizzate in difformità incidano sulla conservazione del bene.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è sufficientemente motivato anche mediante richiamo per relationem a precedenti atti dell'amministrazione, alle prescrizioni autorizzative e agli accertamenti compiuti, purché tali elementi rendano comprensibile la ragione ostativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto rileva nel giudizio sulla deducibilità di circostanze tecniche e fattuali che avrebbero dovuto essere rappresentate nel procedimento.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha deciso la controversia sulla base del distinto profilo della tutela culturale, senza riconoscere che essa impedisse alla Soprintendenza di subordinare l'esame del progetto al ripristino.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione relativo a beni culturali, la Soprintendenza può subordinare l'esame o l'assenso a un nuovo intervento al previo ripristino dello stato dei luoghi quando opere eseguite in difformità da una precedente autorizzazione siano ritenute incompatibili con le esigenze di tutela.
  • Il diniego di autorizzazione culturale è adeguatamente motivato quando, anche mediante motivazione per relationem, individua l'opera incompatibile, richiama le precedenti prescrizioni autorizzative e gli accertamenti istruttori e spiega il nesso tra la rimozione dell'opera difforme e la tutela del bene.
  • La valutazione di compatibilità della diversa distribuzione interna non si estende automaticamente a interventi distinti e più incisivi, come il rifacimento di un solaio in difformità dalle prescrizioni della Soprintendenza; pertanto, non sussiste contraddittorietà tra l'assenso alla prima e il diniego relativo al secondo.
  • Le contestazioni riguardanti l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione di un'opera abusiva e l'eventuale applicazione di sanzioni alternative attengono, quando non siano state dedotte nel procedimento e l'ordine di demolizione non sia stato impugnato, a profili esecutivi distinti dal giudizio contro il diniego dell'autorizzazione culturale.
  • L'autorizzazione prevista dall'art. 21 del d.lgs. 42/2004 tutela direttamente il bene culturale e può fondare il diniego per ragioni vincolistiche autonome rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia e ai relativi titoli abilitativi.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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