Cassazione Penale, Sentenza n. 3368/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 12/05/2023 che confermava gli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per peculato (art.314 c.p.) e reati di corruzione. L'indagata, tramite quattro motivi, censurava: (1) la mancata competenza della Procura europea (artt.22 e 25 Reg. UE 2017/1939 e art.178 c.p.p.) perché i progetti contestati avrebbero avuto valore complessivo inferiore a €10.000; (2) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di gravità indiziaria (artt.267 e 271 c.p.p.) e la ricomprensione dei fatti in art.316‑ter c.p.; (3) errore di qualificazione giuridica fra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione (artt.318/319 c.p.) e conseguente vizio di motivazione; (4) violazione delle norme cautelari e del principio di proporzionalità con riferimento agli artt.274 e 275 c.p.p. e alla misura degli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, con atto del 23/11/2023 e tramite difensore munito di procura speciale, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ex art.589 c.p.p., rappresentando che la misura cautelare era stata revocata e che era stata proposta l'applicazione della pena ex art.444 c.p.p. Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta per causa non imputabile alla ricorrente, il giudice non ha pronunciato condanna alle spese né la sanzione pecuniaria ordinariamente prevista dall'art.616 c.p.p. È stata inoltre disposta la trattazione scritta del procedimento ex art.23, comma 8, del d.l. n.137/2020 conv. con modifiche.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma richiamata come capo di imputazione (peculato) nell'originario provvedimento cautelare; la sentenza non approfondisce la qualificazione sostanziale, limita l'esame alla sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 318 cod. pen.
Richiamata tra i reati contestati (corruzione per l'esercizio della funzione). Il ricorso contestava la corretta qualificazione tra diverse fattispecie di corruzione; la decisione non entra nel merito sostanziale per effetto della rinuncia.
art. 319 cod. pen.
Citato nel ricorso come possibile diversa qualificazione (corruzione propria); la Corte non si pronuncia sul merito della qualificazione a causa della sopravvenuta rinuncia.
art. 316‑ter cod. pen.
Richiamato dal ricorrente quale possibile diversa inquadratura fattuale; la decisione non valuta la questione sostanziale in ragione della mancata persistenza dell'interesse.
Regolamento UE 2017/1939, artt. 22 e 25
si eccepiva che la competenza della Procura europea opera oltre il tetto di €10.000
Il ricorrente deduceva difetto di competenza dell'EPPO per valore complessivo inferiore a €10.000; il giudice non ha risolto la questione per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 178, comma 1, c.p.p.
Richiamato in relazione alla competenza; il ricorso muoveva eccezioni di incompetenza, non risolte nel merito a seguito della rinuncia.
artt. 267 e 271 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di gravità indiziaria; la Corte non si è pronunciata sul punto essendo il ricorso divenuto inammissibile.
artt. 274 e 275 c.p.p.
Richiamati in relazione alle esigenze cautelari, proporzionalità e adeguatezza della misura; contestazione non esaminata nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con l. 18/12/2020)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta di discussione orale; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione.
art. 589 c.p.p.
Consente al ricorrente la rinuncia al ricorso; la ricorrente ha esercitato tale facoltà, determinando la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.
art. 444 c.p.p.
Previsione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la ricorrente dichiarò che era intervenuta tra le parti una proposta di applicazione della pena, elemento che ha contribuito alla decisione di rinuncia.
art. 616 c.p.p.
Prevede, in via ordinaria, la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; il giudice ha escluso l'applicazione delle sanzioni perché la carenza d'interesse è sopravvenuta per causa non imputabile alla ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso ex art.589 c.p.p. e/o la sopravvenuta revoca della misura cautelare rendono il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali.
- Se la sopravvenuta perdita di interesse dipende da cause non imputabili al ricorrente (es. revoca della misura da parte dell'autorità procedente o proposta di applicazione della pena), il giudice può escludere la condanna alle spese e le sanzioni previste dall'art.616 c.p.p.
- Le questioni di competenza (es. ricorsi basati sull'ambito di azione dell'EPPO) e di utilizzabilità di mezzi di prova possono restare inesaminate se il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; pertanto, se si vuole ottenere una pronuncia su tali questioni, è necessario preservare l'interesse processuale fino alla decisione.
- Le impugnazioni che vertono su qualificazioni giuridiche del reato (es. distinzione tra diverse fattispecie di corruzione) richiedono che il ricorrente mantenga attivo l'interesse alla decisione: altrimenti la vicenda si estingue senza chiarimenti interpretativi.
- La trattazione scritta prevista da norme emergenziali (art.23 d.l. 137/2020) è procedura valida per i reclami cautelari in mancanza di richiesta di discussione orale; le parti devono prestare attenzione ai termini per chiedere udienza orale se desiderano discutere pubblicamente le censure.
- In casi in cui si contesta l'utilizzabilità di intercettazioni per carenza di gravità indiziaria, è importante formulare e preservare tali eccezioni tempestivamente e mantenere l'interesse al giudizio per ottenere una pronuncia sul punto.
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