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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02820/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela del fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel 2014, aveva agito per far dichiarare inefficaci ex art. 67, comma 2, l.fall. tre pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore di una società fornitrice. In primo grado il tribunale aveva accolto la revocatoria solo per due pagamenti, ritenendo provata la scientia decoctionis del creditore sulla base di indizi quali numerosi protesti pubblicati in Camera di commercio, operatività nello stesso settore e nella stessa area geografica, e iscrizioni ipotecarie giudiziali; aveva invece escluso la revocabilità del primo pagamento perché effettuato mesi prima tramite anticipazione bancaria. In appello, la controparte aveva impugnato sia la negata esenzione per i pagamenti nei termini d’uso sia l’accertamento della scientia decoctionis; la corte territoriale aveva accolto il secondo motivo, escludendo la conoscibilità dello stato di decozione. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con due censure: violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 67, comma 2, l.fall., per avere la corte d’appello valutato gli indizi in modo atomistico e non complessivo; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe prima riconosciuto la presenza di elementi oggettivi di allarme e poi, in modo apodittico, negato ogni sintomo conoscibile in capo al creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che, in tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la scientia decoctionis può essere provata per presunzioni, ma il giudice deve selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli nel loro complesso, verificandone gravità, precisione e concordanza, senza esaminarli isolatamente. Ha inoltre rilevato che la motivazione della corte d’appello era giuridicamente incoerente e sostanzialmente circolare, perché aveva svalutato singoli indizi già ritenuti significativi dal tribunale senza confrontarsi con la loro combinazione complessiva, e senza spiegare perché non vi fossero sintomi conoscibili dell’insolvenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La revocatoria dei pagamenti presuppone la prova della scientia decoctionis del creditore; tale elemento soggettivo può essere dimostrato anche per presunzioni.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    Richiamato solo come esenzione invocata dalla parte resistente per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso; la corte di merito l'aveva esclusa e la cassazione non si è soffermata sul relativo merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della scientia decoctionis grava sulla curatela fallimentare, che può assolverlo mediante presunzioni.

  • art. 2727 c.c.

    Gli indizi possono fungere da base della prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati secondo gravità, precisione e concordanza, attraverso un esame complessivo e non atomistico.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla se apparente, apodittica o internamente incoerente, tanto da non consentire di comprendere l'iter logico della decisione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'onere della prova.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nella revocatoria fallimentare dei pagamenti, la scientia decoctionis del creditore può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano idonei, nel loro complesso, a rendere logicamente convincente la conoscenza dello stato di decozione.
  • Il giudice di merito, quando utilizza la prova presuntiva, deve prima individuare tutti gli elementi indiziari rilevanti, poi valutarli congiuntamente e infine verificare se la loro combinazione integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza; è censurabile la decisione che si limiti a un esame atomistico degli indizi.
  • La valutazione della scientia decoctionis non può fondarsi su un contraente astratto, ma deve essere rapportata alle concrete condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali del creditore.
  • È viziata da motivazione apparente o incoerente la sentenza che riconosca alcuni sintomi oggettivi di insolvenza e, senza adeguato confronto con la loro combinazione, escluda apoditticamente la conoscibilità della decozione.
  • In sede di legittimità, l'erronea applicazione delle regole sulle presunzioni è censurabile quando il giudice di merito violi il corretto metodo di valutazione degli indizi e non solo quando attribuisca ad essi un diverso peso probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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