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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31700/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/03/2024 relativa a condanna per i reati di fuga e omissione di soccorso dopo incidente stradale e lesioni personali volontarie. Sono stati denunciati: (1) nullità della citazione per il giudizio di appello per omessa notificazione all'imputato nel luogo di detenzione (sostenendo che la notifica era stata effettuata al domicilio eletto presso il difensore fiduciario anziché nell'istituto di detenzione); (2) vizio di legge e della motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'illecita entità della pena.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che sia onere dell'imputato comunicare il proprio stato di detenzione ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; la notifica al domicilio eletto è valida se dagli atti non risulta lo stato di detenzione, e comunque la nullità della citazione deve essere dimostrata nella sua incidenza sul diritto di difesa e tempestivamente contestata, altrimenti si considera sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica: il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    È onere dell'imputato comunicare al giudice di gravame il proprio stato di detenzione ai fini delle notificazioni; in mancanza, si procede secondo le regole ordinarie.

  • art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario

    La notificazione presso il luogo di detenzione è dovuta solo se lo stato di detenzione 'risulta dagli atti'; se non risulta, la notifica al domicilio eletto è valida.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Le nullità di ordine generale possono considerarsi sanate se non tempestivamente dedotte e contestate dalla difesa; la mancata impugnazione immediata implica la perdita della ragione di invalidità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Il procedimento è stato trattato in forma cartolare (senza udienza), secondo la disciplina prevista dalla norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamo formale dei motivi di ricorso ai sensi delle disposizioni transitorie/organizzative procedurali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente nel caso di declaratoria di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Determinazione della pena e graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare la scelta tenendo conto dei principi normativi.

  • Sentenza Sezioni Unite n.12778 del 27/02/2020

    Chiarisce che l'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione opera solo quando lo stato di detenzione risulta dagli atti; in mancanza non è necessario svolgere ricerche d'ufficio sullo status libertatis.

Massime di principio

  • In appello e nei procedimenti di impugnazione l'imputato ha l'onere di comunicare al giudice il proprio stato di detenzione; l'assenza di tale comunicazione legittima, di norma, la notifica al domicilio eletto.
  • La notifica eseguita presso il domicilio eletto del difensore è valida se dagli atti non risulta lo stato di detenzione; la notifica al carcere è obbligatoria solo se la detenzione è documentata negli atti.
  • Per far valere la nullità di una notificazione è necessario dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa e sollevare l'eccezione tempestivamente; altrimenti la nullità può considerarsi sanata (art. 184 c.p.p.).
  • Le censure generiche e prive di specificazione fattuale o giuridica in ordine al diniego di attenuanti o all'eccessività della pena sono destinati a essere dichiarati infondati; è necessario argomentare in modo puntuale le ragioni per cui la valutazione di merito sarebbe errata.
  • La determinazione della pena rientra nell'apprezzamento del giudice di merito: per ottenere la riforma è necessaria una chiara dimostrazione di illogicità, difetto di motivazione o sviamento nella valutazione degli elementi rilevanti.
  • Se la difesa ritiene che una notifica sia stata irregolare, è prudente attivarsi tempestivamente (anche all'atto della prima costituzione processuale successiva) per preservare la contestazione della nullità.

Testo integrale

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