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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3893/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per truffa all'assicurazione e false denunce, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta mancanza di prova della mancata consegna della seconda chiave e per omissione/travisamento della testimonianza di Converso; 2) violazione per mancata applicazione dell'art. 9 c.p. (reato commesso all'estero) e tardività/inidoneità della querela (presentata dall'assicurazione e nei confronti di ignoti); 3) vizio nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale; 4) vizio in ordine alla condanna alla provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze che chiedevano una rivalutazione della prova (es.: sulla consegna della seconda chiave o sulla testimonianza di Converso) non siano ammissibili in sede di legittimità essendo questione di merito. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui le denunce erano false: il veicolo risultava inviato in Libia dopo importazione da Malta e non vi erano prove del rientro in Italia. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 9 c.p. perché i delitti sono stati ritenuti consumati in Italia; ha dichiarato tempestiva la querela della compagnia assicurativa in base al momento in cui essa ha acquisito conoscenza certa della truffa; ha ritenuto valida la querela anche se diretta verso ignoti; ha ritenuto infondate le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per mancata emersione di elementi favorevoli; ha dichiarato inammissibile la censura riguardante la provvisionale perché il provvedimento in sede di merito non è sindacabile in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido, al rimborso spese di rappresentanza e difesa della parte civile per €2.875,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevato che le doglianze attinenti alla valutazione della prova e al presunto travisamento/omissione non sono ammissibili in Cassazione quando richiedono una rivalutazione del materiale probatorio o non indicano con precisione quale parte della testimonianza sarebbe travisata

  • art. 9 cod. pen.

    Applicabilità esclusa perché la Corte ha ritenuto che i reati contestati siano stati consumati in Italia; l'art. 9 (delitto comune del cittadino all'estero) non si applica se il fatto è consumato nella giurisdizione italiana

  • artt. 62-bis, 133, 164 cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi non impone il riconoscimento delle attenuanti né la sospensione condizionale quando non sussistono i presupposti di legge

  • art. 539 cod. proc. pen.

    La censura sulla provvisionale non è ammessa in Cassazione quando concerne provvedimenti interlocutori o somme assegnate 'a titolo provvisionale' che verranno travolte dalla definitiva liquidazione del danno

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione per effetto della dichiarata inammissibilità dei ricorsi: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per la rivalutazione del merito probatorio: le critiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo specifica indicazione di travisamento documentato della prova
  • La determinazione del momento di conoscenza certa del fatto-reato rileva per la decorrenza dei termini di querela e richiede accertamento di merito; la querela si considera tempestiva in base alla conoscenza effettiva e documentabile dell'esistenza della truffa
  • La querela indirizzata 'contro ignoti' è valida se esprime inequivocabilmente la volontà di perseguire l'autore del reato; l'assenza di precise generalità non inficia la condizione di procedibilità
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche: per riconoscerle occorrono elementi positivi di favorevole valutazione della personalità o del comportamento dell'imputato, non la sola carenza di elementi negativi
  • Il beneficio della sospensione condizionale della pena richiede il soddisfacimento dei presupposti di legge e la loro motivazione; la mancata concessione può essere legittima se tali presupposti non risultano
  • I provvedimenti di liquidazione provvisoria della provvisionale del risarcimento non sono solitamente sindacabili in Cassazione poiché possono essere travolti dalla liquidazione definitiva del danno

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