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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22655/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/02/2025 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 09/01/2025 disponendo la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata ai sensi degli artt. 416-bis.1 c.p. e 628, comma terzo, n.1 c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza (riconoscimento fotografico incerto, travisamento dei fatti circa chi avrebbe intimato di non parlare, mancanza di elementi concreti di partecipazione alla condotta estorsiva) e alle esigenze cautelari (mancata indicazione di esigenze specifiche e concrete che giustificassero l'adozione della custodia in carcere, temporalita' dei fatti risalente a tre anni prima e assenza di cantieri attivi come occasione di reiterazione).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato fondato. La Corte ha ritenuto che mancassero indizi gravi, certi e concreti in ordine all'identificazione dell'autista come Cipolla e alla sua consapevolezza/partecipazione alla richiesta estorsiva; ha rilevato contraddizioni e insufficienze nelle valutazioni probatorie (riconoscimento fotografico incerto, travisamento del contenuto delle dichiarazioni sulla persona che intimò di non parlare, assenza di elementi che dimostrassero che la condotta dell'autista fosse diversa da mera attività di servizio). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, è stata dichiarata la cessazione della misura cautelare e ordinata l'immediata liberazione di Cipolla Gino, salvo diversa detenzione per altro titolo. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (comma richiamato: .1 nel testo)

    Norma richiamata come aggravante contestata nell'impianto accusatorio (contesto mafioso); nella decisione il rilievo è procedurale: l'esistenza dell'aggravante non supplisce alla mancanza di indizi certi nei confronti del singolo indagato

  • art. 628 c.p., comma terzo, n. 1

    Norma delittuosa contestata (estorsione aggravata); il giudice ha esaminato la sussistenza di gravi indizi rispetto al singolo elemento della fattispecie e ha ritenuto che mancassero elementi certi nei confronti dell'imputato

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella motivazione sulla necessità che gli indizi per misure cautelari abbiano i requisiti di certezza e gravità; il giudice ha applicato il principio secondo cui l'identificazione deve essere certa anche nella fase cautelare

  • art. 626 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di comunicazione al Procuratore generale a seguito dell'annullamento

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari personali occorrono indizi che siano non solo gravi ma anche certi: un riconoscimento fotografico effettuato in termini di incertezza non è di per sé idoneo a fondare la custodia cautelare.
  • Contraddizioni tra dichiarazioni della persona offesa e altri elementi intercettati devono essere affrontate e chiarite nella motivazione: il giudice deve spiegare perché privilegia una fonte rispetto all'altra.
  • La mera presenza o il ruolo di autista/percorrere tragitti per ragioni di servizio non costituiscono automaticamente prova di consapevolezza o partecipazione a reati commessi da terzi; è necessario individuare elementi concreti che colleghino il ruolo svolto alla finalità criminosa.
  • Il tribunale che dispone misure cautelari deve indicare specifiche e concrete esigenze cautelari che giustifichino il ricorso a misure afflittive rispetto a misure meno gravose; la distanza temporale del fatto e l'assenza dell'occasione per la reiterazione possono rendere non attuale la necessità cautelare.
  • In presenza di insufficienza e carenza di indizi certi la sanzione processuale è l'annullamento dell'ordinanza cautelare e la liberazione dell'indagato, salvo che permangano altre cause di detenzione.

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