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Sentenza

Sentenza n. 4182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’azione di ottemperanza alla precedente sentenza di annullamento del diniego di visto per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva chiesto all’Ambasciata d’Italia a Teheran un visto per motivi di studio presso l’Università di Messina, producendo documentazione attestante, tra l’altro, la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Dopo un colloquio, l’Ambasciata aveva emesso un preavviso di rigetto e poi un diniego definitivo, motivato dall’incompatibilità del livello di inglese rilevato nel colloquio con la frequenza di un corso universitario in lingua inglese. Il TAR Lazio, con sentenza passata in giudicato, aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, rilevando che il colloquio non era stato verbalizzato e che ciò impediva di verificare il fondamento concreto della valutazione negativa e di confrontarla con la documentazione prodotta dall’interessato. A seguito delle diffide dell’interessato, l’Amministrazione aveva convocato nuovamente il richiedente per riesaminarne la posizione, senza tuttavia adottare ancora il provvedimento conclusivo. L’interessato aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza, sostenendo che il giudicato avesse accertato la spettanza del visto e consumato la discrezionalità amministrativa, chiedendo che fosse ordinato il rilascio del titolo. In appello ha dedotto la violazione degli artt. 39 c.p.a. e 112 c.p.c., sostenendo che l’Amministrazione avrebbe eluso il giudicato procedendo a una nuova autonoma valutazione e che il giudicato avrebbe accertato sia l’assenza di rischio migratorio sia la conoscenza della lingua inglese. Il Ministero ha sostenuto, invece, la permanenza di un margine di valutazione discrezionale in capo all’autorità consolare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto dell’azione di ottemperanza. Ha rilevato che la precedente sentenza di annullamento non aveva accertato la spettanza del bene della vita, ossia il diritto al rilascio del visto, ma aveva riscontrato esclusivamente un vizio motivazionale del diniego, derivante dalla mancata verbalizzazione del colloquio e dall’insufficiente esternazione delle ragioni della valutazione negativa. Il giudicato imponeva quindi la riedizione del potere nel rispetto di specifici effetti conformativi: verbalizzazione puntuale dell’intervista, valutazione degli elementi istruttori prodotti dal richiedente e motivazione coerente della decisione finale, favorevole o sfavorevole. Poiché l’Amministrazione si era arrestata alla rinnovazione dell’intervista senza adottare il provvedimento conclusivo, residuavano margini di discrezionalità tecnico-valutativa non consumati e non era possibile ordinare direttamente il rilascio del visto. Il giudice ha precisato che, nella riedizione del potere, l’autorità consolare dovrà motivare in modo particolarmente rigoroso, tenendo conto delle certificazioni TOEFL e IELTS e delle lettere di referenza prodotte, e non potrà introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del procedimento annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica il rispetto del giudicato e può conformare l’attività amministrativa successiva.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione agli effetti del giudicato nel processo amministrativo; la censura è stata ritenuta infondata perché la precedente sentenza non aveva accertato la spettanza del bene della vita.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante per sostenere l’efficacia vincolante dell’accertamento giudiziale; il giudice ha escluso che il precedente giudicato contenesse l’accertamento definitivo del diritto al visto.

  • art. 4 Decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011

    nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. [...] Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto

    Riconosce alla rappresentanza diplomatica o consolare una competenza valutativa, comprensiva dell’esame del colloquio e, secondo la decisione, della verifica dell’effettiva conoscenza linguistica necessaria allo svolgimento dell’attività programmata.

  • art. 2700 c.c.

    fa comunque “piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale […], nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”

    La verbalizzazione dell’intervista consolare, anche mediante registrazione e fonotrascrizione, consente di documentare le dichiarazioni e i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale con l’efficacia probatoria prevista dalla norma.

  • art. 10-bis, comma 1, quinto periodo, l. 241/1990

    Nella riedizione del potere l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del procedimento annullato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un diniego esclusivamente per difetto di motivazione o di istruttoria, senza accertare la spettanza del bene della vita, il giudicato non consuma la discrezionalità amministrativa e impone la riedizione del potere nel rispetto degli effetti conformativi indicati dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza non può essere ordinato direttamente il rilascio del bene richiesto quando residuino valutazioni tecniche o discrezionali non ancora compiute dall’Amministrazione e non definite dal giudicato.
  • Se il giudice ha annullato un diniego perché la valutazione negativa era fondata su un colloquio non verbalizzato, l’Amministrazione, nella riedizione del potere, deve documentare puntualmente il colloquio e confrontarne gli esiti con gli elementi istruttori prodotti dall’interessato.
  • La nuova determinazione adottata in esecuzione di un giudicato di annullamento deve contenere una motivazione coerente e verificabile, tanto nel caso di accoglimento quanto nel caso di nuovo rigetto dell’istanza.
  • Nella riedizione del potere successiva all’annullamento di un provvedimento, l’Amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del procedimento originario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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