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Sentenza

Sentenza n. 1533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava il diniego ministeriale del rimborso delle spese di difesa sostenute per un procedimento penale conclusosi con assoluzione, nonché gli atti presupposti e, ove occorrente, la circolare ministeriale che limitava il rimborso alle assoluzioni con formula "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento. Sosteneva che le condotte oggetto del processo penale fossero connesse ai compiti istituzionali, in quanto avrebbe agito nell'ambito di una delega dell'autorità giudiziaria e dei propri doveri di servizio, e che anche l'assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato" fosse idonea a fondare il rimborso. Chiedeva inoltre, eventualmente, il rimborso almeno parziale o equitativo delle spese relative ai capi di imputazione connessi alle funzioni istituzionali. Le amministrazioni sostenevano invece che le condotte, pur eventualmente poste in essere in occasione del servizio, non fossero state finalizzate al perseguimento degli interessi istituzionali e non fossero diligentemente riconducibili ai compiti d'ufficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, con salvezza degli atti impugnati e compensazione delle spese del grado. Ha chiarito che l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997 richiede congiuntamente: 1) una sentenza o un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente; 2) una connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. Il Collegio ha ritenuto non decisiva, nel caso concreto, la formula assolutoria, poiché mancava comunque il secondo presupposto. La condotta deve essere compiuta nell'esercizio delle attribuzioni affidate, presentare un nesso di strumentalità con l'adempimento del dovere ed essere teleologicamente orientata al perseguimento esclusivo delle finalità pubbliche, così da consentire l'imputazione degli effetti dell'azione all'amministrazione per immedesimazione organica. Non è sufficiente che il comportamento sia stato tenuto durante o in occasione del servizio, se costituisce espressione di rapporti personali o privati estranei alla funzione. Il giudice ha ritenuto che le condotte contestate fossero riconducibili a rapporti relazionali privati e non al diligente esercizio della funzione istituzionale. L'assenza di contestazioni o sanzioni disciplinari è stata reputata ininfluente, poiché il diniego non dipendeva dalla rimproverabilità soggettiva, ma dal mancato perseguimento dello specifico interesse pubblico. La precedente condotta professionale dell'interessato e l'assoluzione penale non modificavano tale conclusione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, convertito nella l. n. 135/1997

    Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.

    La norma richiede cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione qualificata dei fatti con il servizio o con obblighi istituzionali; quest'ultima sussiste solo quando la condotta sia funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico e gli effetti dell'agire siano imputabili all'amministrazione.

  • art. 1720, comma 2, c.c.

    Il mandatario ha diritto a esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico.

    La disposizione è richiamata quale fondamento civilistico del generale principio di rimborsabilità delle spese sostenute dal dipendente assolto per ragioni strettamente connesse al servizio.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dall'appellante in relazione ai dedotti difetti di motivazione e di istruttoria; tali censure sono state disattese in quanto il diniego è stato ritenuto coerente con l'assenza del nesso funzionale tra condotte e servizio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata con riguardo alle osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento; il loro esame non ha condotto l'amministrazione a modificare il parere negativo e il diniego.

  • art. 1392 d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato per spiegare che il procedimento disciplinare non era stato avviato per intervenuta perenzione; l'assenza di sanzione disciplinare è stata comunque ritenuta irrilevante ai fini del rimborso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'appellante tra i parametri di legittimità del diniego, senza autonoma accoglienza della relativa censura.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza autonoma accoglienza della relativa censura.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del d.l. n. 67/1997 presuppone cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e una connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali.
  • La connessione con il servizio non ricorre per il solo fatto che la condotta sia stata posta in essere durante o in occasione dell'attività lavorativa: occorre che essa sia compiuta nell'esercizio delle attribuzioni affidate, costituisca una modalità necessaria o strumentale dell'adempimento e sia finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico.
  • Il rimborso è escluso quando la condotta, pur realizzata in occasione del servizio, sia riconducibile a finalità o rapporti personali, violi di per sé i doveri d'ufficio oppure sia estranea all'esercizio diligente della funzione, poiché in tali casi gli effetti dell'agire non sono imputabili all'amministrazione per immedesimazione organica.
  • Ai fini del diniego del rimborso non è decisiva l'assenza di responsabilità disciplinare o di una sanzione disciplinare: il requisito della connessione funzionale è distinto dalla rimproverabilità soggettiva della condotta e deve essere verificato in rapporto al perseguimento dello specifico interesse pubblico.
  • Quando manchi il requisito della connessione qualificata con il servizio, l'eventuale questione relativa alla formula assolutoria non è dirimente, poiché l'assenza anche di uno solo dei presupposti cumulativi impedisce il rimborso.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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