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Sentenza

Sentenza del 05/03/2015 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento imposte - reddito di impresa - metodo analitico presuntivo - comportamenti antieconomici - onere della prova - incombe sul contribuente - art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento delle imposte sul reddito d'impresa effettuato con metodo analitico-presuntivo. L'Ufficio ha ritenuto non veritieri o comunque inattendibili i redditi dichiarati sulla base di comportamenti palesemente antieconomici, ossia contrari ai normali criteri di economicità dell'attività d'impresa. Il contribuente contestava presumibilmente la legittimità dell'accertamento, ma avrebbe dovuto dimostrare con argomentazioni difensive ed elementi probatori concreti le ragioni delle proprie scelte economiche.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima in presenza di comportamenti manifestamente antieconomici. Tali comportamenti possono costituire elementi presuntivi idonei a fondare il dubbio sulla veridicità dei redditi dichiarati e a giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento. Una volta forniti dall'Amministrazione gli elementi indicativi dell'antieconomicità, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, con prove idonee e inequivocabili, le concrete ragioni delle proprie condotte e la correttezza dei redditi dichiarati.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione consente l'accertamento analitico-presuntivo del reddito d'impresa quando gli elementi indicati in dichiarazione risultano inattendibili o quando l'Ufficio dispone di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Condotte palesemente antieconomiche possono giustificare l'intervento accertativo.

Massime di principio

  • Un comportamento imprenditoriale manifestamente contrario ai normali criteri di economicità può costituire un indice presuntivo di inattendibilità dei ricavi o dei redditi dichiarati.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare direttamente l'esistenza di maggiori ricavi quando l'antieconomicità della gestione offre elementi presuntivi sufficienti a mettere in dubbio la dichiarazione.
  • Dopo che l'Ufficio ha evidenziato l'antieconomicità con elementi concreti, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata, coerente e specifica delle proprie scelte gestionali.
  • La semplice allegazione di ragioni generiche o di mere difficoltà economiche, senza idonea documentazione, può non essere sufficiente a superare la presunzione derivante dall'antieconomicità.
  • In situazioni analoghe, è quindi essenziale conservare e produrre documenti che dimostrino le ragioni commerciali, finanziarie o straordinarie alla base di prezzi, costi, margini o operazioni apparentemente irrazionali.

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