Cassazione Penale, Sentenza n. 38171/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avverso la condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (per essersi trattenuto senza giustificato motivo in Italia in violazione dell'ordine di allontanamento e del decreto di espulsione), il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e il difetto di motivazione per la mancata valutazione della richiesta, formulata in udienza, di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il Giudice di pace non aveva considerato né motivato sulla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Richiamati i criteri interpretativi della particolare tenuità (esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta, modesto grado di colpevolezza, valutati congiuntamente sul fatto concreto), la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata applicazione dell'art. 34 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Trento, in diversa persona fisica, affinché valuti autonomamente e motivi sull'eventuale applicabilità dell'istituto.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma utilizzata per la condanna: punisce il cittadino extracomunitario che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento.
art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Prevede la causa di proscioglimento per la "particolare tenuità" del fatto. La Corte interpreta i criteri applicativi come l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza, che devono essere valutati congiuntamente sul fatto concreto.
art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d)
Consente l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice dell'ufficio; norma applicata per disporre il rinvio al Giudice di pace di Trento in diversa persona fisica.
Massime di principio
- Se la difesa richiede in udienza il proscioglimento per particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, il giudice deve espressamente valutare e motivare tale richiesta; l'omissione è vizio motivazionale correggibile in Cassazione.
- La particolare tenuità si configura solo quando la lesione del bene giuridico è minima: esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza devono sussistere congiuntamente e valutarsi sul fatto concreto, non astrattamente.
- In caso di omissione motivazionale su tale punto, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare il processo, anche limitando il nuovo giudizio alla verifica dell'applicabilità dell'art. 34.
- Per i reati collegati all'immigrazione (es. art. 14 d.lgs. 286/1998) l'istituto della particolare tenuità può essere preso in considerazione quando la reale offensività dell'atto risulti effettivamente minima.
- La difesa dovrebbe documentare e registrare esplicitamente la richiesta di applicazione della particolare tenuità nelle conclusioni e nel verbale d'udienza per evitare omissioni valutabili come vizio di motivazione.
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