Cassazione Civile, Ordinanza n. 02594/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione della pensione di un ex dirigente, titolare di anzianità contributive maturate in parte presso la gestione previdenziale dei dirigenti di aziende industriali e in parte presso l'assicurazione generale obbligatoria, dopo il trasferimento dei contributi e la soppressione della gestione originaria. Il pensionato aveva chiesto la riliquidazione del trattamento, sostenendo che il calcolo dovesse rispettare il criterio del pro rata e la clausola di salvaguardia che impediva un trattamento complessivo inferiore a quello AGO. L'ente previdenziale, soccombente nei gradi di merito e nel precedente giudizio di cassazione con rinvio, ha proposto nuovo ricorso deducendo: 1) violazione dell'art. 42 l. n. 289/2002 e dell'art. 5 l. n. 44/1973, perché la quota relativa alle anzianità trasferite dall'AGO all'INPDAI avrebbe dovuto essere liquidata secondo le regole della gestione INPDAI e non secondo quelle dell'AGO, anche alla luce della clausola di salvaguardia; 2) violazione degli artt. 3 e 13 d.lgs. n. 503/1992, perché la retribuzione pensionabile sarebbe stata erroneamente calcolata sulle ultime 260 settimane invece che sulle ultime 520 settimane di contribuzione, come previsto per i trattamenti liquidati dal gennaio 1993. Il resistente ha replicato chiedendo, in via subordinata all'eventuale accoglimento del ricorso, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, l. n. 289/2002 per asserita violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il richiamo alla clausola di salvaguardia e la necessità di distinguere le quote di pensione secondo i diversi regimi applicabili ai periodi assicurativi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per i trattamenti liquidati dal gennaio 1993 la retribuzione pensionabile deve essere determinata sulla base delle ultime 520 settimane di contribuzione e non delle sole ultime 260 settimane. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito limitatamente al motivo accolto.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, l. n. 289/2002
"iscrizione nel FPLD, del lavoratore transitato dal soppresso Inpdai, con evidenza contabile separata"
introduce un principio generale di uniformazione al FPLD nel rispetto del criterio del pro rata, mantenendo distinte le quote corrispondenti ai diversi periodi assicurativi
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997
prevede una clausola di salvaguardia che impedisce che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti all'INPDAI risulti inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria
art. 5 l. n. 44/1973
disciplina il trasferimento gratuito delle anzianità contributive dall'AGO all'INPDAI, rilevante per il calcolo della quota pensionistica
artt. 3 e 13 d.lgs. n. 503/1992
per i trattamenti liquidati dal gennaio 1993 impongono il calcolo della retribuzione pensionabile sulle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione
art. 3 Cost.
la Corte esclude che la disciplina in esame realizzi una violazione del principio di uguaglianza
art. 38 Cost.
la Corte non ravvisa una lesione delle aspettative pensionistiche tutelate dalla norma costituzionale
Massime di principio
- Nel sistema di coordinamento tra gestioni previdenziali soppresse e gestione di destinazione, il criterio del pro rata impone di liquidare separatamente le quote di pensione secondo le regole vigenti nel rispettivo periodo assicurativo, senza unificare i contributi come in una ricongiunzione.
- La clausola di salvaguardia già prevista dalla disciplina previgente resta applicabile alla quota riferibile alla gestione soppressa e impedisce che il trattamento complessivo sia inferiore a quello garantito dall'assicurazione generale obbligatoria.
- Per i trattamenti pensionistici liquidati dal gennaio 1993, la retribuzione pensionabile va determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione, quando la normativa richiamata lo preveda, non potendosi applicare il più ristretto criterio delle 260 settimane.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la presunta disparità di trattamento dipende dalla diversità delle situazioni previdenziali considerate e dal diverso assetto normativo delle singole gestioni, senza un'effettiva compressione della tutela costituzionale del trattamento pensionistico.
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