Cassazione Civile, Ordinanza n. 07627/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sull’IRPEF dovuta per l’anno 2008. L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto: a) detrazioni per spese di riqualificazione energetica/ristrutturazione riferite a più immobili, ritenendo che la documentazione prodotta fosse insufficiente a distinguere gli interventi per ciascuna unità immobiliare e che spettasse un’unica detrazione nel limite massimo; b) lo scomputo di ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, perché non provato in modo adeguato il relativo assoggettamento a ritenuta. Il contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano accolto il ricorso. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente e apodittica sulla spettanza delle detrazioni e sullo scomputo delle ritenute; 2) analoga nullità per contraddittorietà/apparenza della motivazione sul punto delle detrazioni riferite a cinque unità immobiliari, con riconoscimento finale di Euro 240.000 anziché del solo limite unico di Euro 48.000; 3) violazione delle norme sull’onere della prova e sul controllo formale, per avere la CTR ammesso lo scomputo delle ritenute senza prova sufficiente e sulla base di autocertificazione; 4) violazione delle norme sulla sospensione necessaria, per non avere sospeso il giudizio in attesa di altra causa relativa alle medesime detrazioni per l’anno 2007.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR apparente e insufficiente sia sulla detrazione per interventi su più immobili sia sullo scomputo delle ritenute d’acconto; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha rigettato il quarto motivo, affermando che non ricorreva una sospensione necessaria obbligatoria ex art. 295 c.p.c. perché, in presenza di una causa pregiudicante non passata in giudicato, la sospensione era solo eventualmente disponbile ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame sui capi accolti.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
legittima il controllo formale con richiesta di documentazione al contribuente e successiva iscrizione a ruolo in caso di mancata prova dei presupposti delle detrazioni o dello scomputo delle ritenute.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la sua violazione è stata dedotta per censurare la mancanza di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo del निर्णयice.
art. 111, sesto comma, Cost.
impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione ai poteri istruttori e al tema dell’onere della prova nel processo tributario.
art. 22 d.P.R. n. 917/1986
richiamato quanto alla disciplina dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i presupposti delle detrazioni e delle ritenute grava sul contribuente che le invoca.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
invocato per la sospensione del giudizio nel processo tributario.
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria non è obbligatoria se la causa pregiudicante non è passata in giudicato e manca una specifica previsione normativa.
art. 337, comma 2, c.p.c.
in presenza di giudizio pregiudicante pendente ma non definitivo, la sospensione è solo facoltativa.
art. 336, comma 2, c.p.c.
richiamato quale regola applicabile in caso di eventuale conflitto tra giudicati.
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
nel contenzioso tributario, per la pendenza in appello della causa pregiudicante, si applica la disciplina dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando, pur affrontando formalmente le questioni, non rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e non risponde in modo effettivo alle specifiche censure dell’Amministrazione o della parte soccombente.
- Chi invoca detrazioni fiscali o lo scomputo di ritenute deve fornire prova adeguata dei relativi presupposti; il giudice non può riconoscerli sulla base di documentazione unilaterale o non chiaramente correlabile ai fatti specifici contestati dall’Ufficio.
- Quando un intervento edilizio viene prospettato come unitario ma riguarda più unità immobiliari, occorre una prova distinta della riferibilità e della quantificazione delle spese per ciascuna unità, altrimenti non è possibile estendere automaticamente più volte il beneficio fiscale.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria se la causa pregiudicante non è passata in giudicato; in tale ipotesi il giudice può soltanto disporre la sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nel contenzioso tributario, la pendenza di un diverso giudizio relativo allo stesso rapporto o a questioni pregiudicanti non impone automaticamente la sospensione del processo, dovendosi verificare la concreta ricorrenza dei presupposti normativi.
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