Cassazione Penale, Sentenza n. 14314/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 24/10/2023 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP il 19/09/2023 relativo alla posizione di Giovannini (indagato per reati connessi al D.P.R. n.309/1990). Il Procuratore contestava la motivazione del Tribunale ritenuta illogica e contraddittoria: secondo il ricorrente il GIP aveva adeguatamente motivato il "periculum in mora" richiamando gli ingenti importi sequestrati e la sistematicità delle attività delittuose e quindi il rischio di dispersione del bene, mentre il Tribunale avrebbe valutato tale motivazione come generica e non conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n.36959/2021, "Ellade").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che non è consentito, in questa sede, sindacare questioni di merito o valutazioni della motivazione che non configurino un vizio giuridico radicale. Ha ritenuto che le censure del Procuratore consistessero essenzialmente in rilievi di fatto e di merito sulla motivazione del Tribunale (che il giudice di merito aveva articolato in modo specifico) e pertanto non proponibili in cassazione. Conseguentemente resta efficace l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il sequestro e disposto la restituzione.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, codice di procedura penale
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; nel procedimento impugnato il provvedimento censurato era un decreto emesso ai sensi di tale norma. La Corte ricorda che le impugnazioni in cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro sono ammesse solo per violazione di legge.
art. 81 codice penale
Richiamato per la contestazione del concorso di persone o responsabilità (natura del reato contestato), costituisce il riferimento sostanziale tra le fattispecie penalistiche contestate all'indagato.
art. 74, commi 1,2,3, D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; nel contesto è indicativa della gravità e della natura sistematica dell'attività delittuosa che il GIP aveva ritenuto sussistere, elementi richiamati nella valutazione del periculum in mora.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma relativa a specifiche ipotesi di delitto in materia di stupefacenti; citata a corredo delle accuse contestate e utile a comprendere il quadro fattuale valutato dai giudici di merito.
Sez. U., 24/06/2021, n. 36959 ("Ellade")
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalle parti in riferimento ai requisiti motivazionali relativi al periculum in mora: la decisione stabilisce parametri su come deve essere argomentato il rischio che giustifica l'anticipazione degli effetti ablativi (es. rischio di dispersione dei beni).
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e successive pronunce richiamate
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge; comprendono anche i casi di vizio motivazionale talmente grave da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge; non è la sede per rinnovare contestazioni di merito o valutazioni factuali ordinariamente riservate al giudice del riesame o di merito.
- Per sostenere con successo un motivo in cassazione relativo alla motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare un vizio giuridico radicale: la motivazione deve essere del tutto mancante o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Il requisito del "periculum in mora" (rischio di dispersione o di impedimento dell'efficacia della futura confisca) deve essere motivato in modo specifico; riferimenti meramente generici alla reiterazione del reato possono essere insufficienti, ma la valutazione della sufficienza della motivazione resta, di regola, un giudizio di merito non sindacabile in cassazione salvo che risulti manifestamente irragionevole o incomprensibile.
- Elementi quali l'entità degli importi sequestrati e la sistematicità dell'attività delittuosa sono fattori pertinenti per valutare il pericolo di dispersione del bene e giustificare il sequestro, ma la loro valutazione concreta compete ai giudici di merito e al riesame.
- Nelle impugnazioni in materia cautelare è strategico articolare censure che evidenzino profili di illegittimità giuridica o vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice, perché solo tali profili possono essere efficacemente valorizzati in cassazione.
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