Cassazione Penale, Sentenza n. 15610/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi in cassazione avverso la parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per concorso nel tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le censure principali riguardavano: (i) incompetenza per territorio del giudice di Milano; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto (si contestava la qualificazione come sequestro a scopo di estorsione anziché concorso tra tentato sequestro e tentata rapina/estorsione); (iii) insufficienza dell'elemento oggettivo del tentativo (mancata direzione univoca degli atti, atto ancora preparatorio); (iv) rilievi sulla partecipazione concorrente e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo di singoli imputati (es. Cerqua); (v) censure sul trattamento sanzionatorio (commisurazione della pena base, applicazione della recidiva, misura delle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Salvatore Guzzo, Antonio Cerqua, Giovanni Pezzella, Giuseppe Lausi e Giovanni Rinaldi. Ha invece respinto (rigettato) i ricorsi di Laura Brioccia, Giulio Brioccia e Diego Frigerio. Nel merito la Corte ha confermato: la competenza territoriale del giudice di Milano (in applicazione dell'art. 8 c.4 e della disciplina introdotta dalla legge 103/2017 con riferimenti agli artt. 51 c.3-bis e 328 c.1-bis c.p.p.), la qualificazione del fatto come tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione (l'ingiusto profitto era finalizzato come prezzo della liberazione, anche se il profitto sarebbe stato ottenuto tramite l'obbligo imposto alla vittima di fornire dati per bonifici), e l'integrazione dell'elemento oggettivo del tentativo (piano criminoso completato e attori posizionati per l'esecuzione imminente). Le censure relative alla quantificazione della pena e all'applicazione della recidiva sono state ritenute questioni di merito adeguatamente motivate dal giudice di merito e non idonee a fondare il ricorso in Cassazione. I ricorrenti rigettati sono condannati alle spese processuali; per gli inammissibili è disposta anche la condanna alla rifusione delle spese e una somma alla Cassa delle ammende. Tutti i ricorrenti sono tenuti a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 630 cod. pen.
Definisce il sequestro di persona a scopo di estorsione: il dolo specifico richiede che l'ingiusto profitto sia 'prezzo della liberazione'. La Corte ha ritenuto che ciò ricorra anche quando la pressione è esercitata direttamente sulla vittima per ottenere dati/operazioni finanziarie.
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo: richiama la necessità che siano compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. La Corte ha applicato questi criteri riconoscendo la sussistenza del tentativo.
art. 8 comma 4 cod. proc. pen.
Individua il giudice competente in base all'ultimo atto diretto a commettere il delitto; la Corte ha ritenuto che l'ultimo atto diretto fosse compiuto a Cinisello Balsamo, giustificando la competenza di Milano per il rito abbreviato atipico.
art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma la competenza dell'ufficio del pubblico ministero per reati 'distrettuali': la Corte l'ha interpretata insieme all'art. 328 c.1-bis per confermare la competenza del Tribunale capoluogo di distretto.
art. 328 comma 1-bis cod. proc. pen.
Attribuisce le funzioni del giudice per le indagini preliminari a un magistrato del Tribunale capoluogo del distretto; la Corte ha confermato la correttezza applicativa nella fattispecie.
art. 458 comma 1 cod. proc. pen.
Regola il giudizio abbreviato in caso di decreto di giudizio immediato: la difesa può eccepire l'incompetenza per territorio con la richiesta di rito abbreviato; la Corte ha sottolineato che tale eccezione, se respinta e si procede al rito, non può essere riproposta.
art. 438 comma 6-bis cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato 'tipico' la richiesta preclude le questioni sulla competenza per territorio; la Corte ha esteso la logica al rito abbreviato 'atipico' risultando preclusiva la riproposizione dell'eccezione dopo l'ammissione al rito.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Citato in tema di attenuanti (circostanza attenuante prevista dall'articolo): la Corte ha valutato la riduzione non nella massima estensione in presenza di contributo significativo al delitto e confessione parziale.
art. 114 cod. pen.
Riguarda la partecipazione di minima importanza; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante a Cerqua per il ruolo già acquisito nelle fasi organizzative e la previsione della sua presenza in fase esecutiva.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la misura della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena base e sulle riduzioni fosse adeguata e insindacabile in Cassazione se fondata e logica.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento all'ostatività alla procedura; la Corte ha valutato correttamente la questione nel contesto del trattamento sanzionatorio di Pezzella.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato la condanna alle spese e disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i ricorrenti inammissibili.
Massime di principio
- In presenza di un giudizio abbreviato 'atipico' (decreto di giudizio immediato) l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta insieme alla richiesta di rito abbreviato; se respinta e si procede in abbreviato, l'eccezione non può più essere riproposta nei gradi successivi.
- La qualificazione del sequestro di persona a scopo di estorsione richiede il dolo specifico che l'ingiusto profitto sia il prezzo della liberazione; ciò ricorre anche se il profitto è ottenuto forzando la vittima stessa a compiere atti dispositivi (es. fornire dati per bonifici).
- Il tentativo (art. 56 c.p.) richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato: non è necessario che gli atti siano già 'tipici' o materiali dell'esecuzione se il piano è completo e la realizzazione imminente (concetto di atti pre-tipici e direzione univoca).
- La valutazione sulla partecipazione concorrente, sulla sussistenza del dolo specifico e sulla misura della pena resta in larga parte rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la presenza di vizi logico-giuridici o insufficienze motivazionali manifeste.
- Per ottenere l'attenuante della partecipazione minima o la massima estensione di riduzioni per generiche è necessario dimostrare, con argomentazione precisa e confronto con la motivazione di merito, che il contributo dell'imputato fu realmente marginale e senza ruolo nella fase esecutiva.
- La scelta strategica del rito abbreviato comporta conseguenze processuali rilevanti: oltre alla riduzione di pena, limita determinate questioni processuali che possono essere precluse se non tempestivamente sollevate.
- Per contestare la competenza territoriale è fondamentale individuare con precisione 'l'ultimo atto diretto a commettere il delitto'; decisioni contrastanti tra luoghi di riunione/preparazione e luoghi di prossima esecuzione possono essere risolte a favore del luogo in cui la consumazione risultava imminente.
- Le censure sulla ricostruzione dei fatti che si riducono a una diversa valutazione delle prove costituiscono tipicamente questioni di merito non idonee a fondare la cassazione salvo mancanza totale di motivazione o illogicità manifesta.
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