Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05487/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo non proponibili le censure sulla responsabilità penale avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e dopo rinuncia ai motivi di appello non attinenti al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè definita a seguito di concordato sulla pena. Il ricorrente ha proposto ricorso deducendo il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la sentenza d'appello fosse carente di motivazione sulla configurabilità del reato e sui profili di merito. La Corte di cassazione rileva però che, in caso di accoglimento della richiesta di concordato, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione. Inoltre, la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio determina il passaggio in giudicato dei capi e punti ulteriori, con conseguente inammissibilità del ricorso che riproponga censure già rinunciate.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato sulla pena non richiede motivazione sulla configurabilità del reato o su profili estranei all'oggetto della negoziazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di appello, nel definire il concordato sulla pena, non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste da questa norma, salvo che emergano profili rilevanti oggetto di decisione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi in cui le censure siano precluse perché riferite a punti ormai coperti da giudicato o estranei alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nella sentenza pronunciata a seguito di concordato sulla pena, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulla sussistenza del reato o sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando tali aspetti non rientrino nell'oggetto della negoziazione.
  • La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio comporta il passaggio in giudicato dei capi e punti non più devoluti, con preclusione alla loro riproposizione in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce vizi attinenti a motivi di appello rinunciati o a questioni non sindacabili rispetto a una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p.
  • In tali ipotesi, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.