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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 408/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione per violazione degli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s. (non essersi fermato e non aver prestato assistenza dopo avere cagionato un incidente). In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe rigettato senza adeguata motivazione la richiesta difensiva di applicazione del minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. Sostiene che il comportamento successivo (presentarsi spontaneamente alla Polizia Municipale senza difensore) era giustificato dalla necessità di sottrarsi alle forze dell'ordine per precedenti penali e che non avrebbe avuto rilevanza negativa ai fini della dosimetria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio fosse adeguatamente motivata: la pena inflitta era inferiore alla media edittale e la Corte d'appello ha richiamato, ai fini della valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva, la gravità della condotta e la personalità dell'imputato con precedenti per fatti gravi (rapina). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 6 e 7, Codice della Strada

    Norma che punisce chi, avendo cagionato un incidente con lesioni o decessi, non si ferma e non presta assistenza alle persone ferite. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie e non ha revocato la condanna pronunciata in primo e secondo grado.

  • art. 133 Codice Penale

    Elenca gli indici per la determinazione della pena e delle attenuanti generiche. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la pena è inferiore alla media edittale, la motivazione non deve essere necessariamente dettagliata purché il parametro valutativo sia desumibile dal complesso argomentativo della sentenza di merito.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile. La Corte ha applicato tale disposizione per irrogare l'onere di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione la determinazione della pena fatta dal giudice di merito è sindacabile solo se affetta da vizi logico-giuridici; una motivazione meno dettagliata è ammessa quando la pena è sotto la media edittale purché il ragionamento complessivo renda comprensibili i criteri adottati.
  • Le attenuanti generiche rappresentano un giudizio di fatto del giudice di merito: la loro concessione o esclusione è difficilmente rimettibile alla Corte di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e richiama gli elementi ritenuti preponderanti (es. precedenti per fatti gravi).
  • Il comportamento successivo al reato (es. presentarsi alle autorità) può essere valutato ai fini della dosimetria, ma non prevale automaticamente sull'esistenza di antecedenti penali gravi o sulla gravità della condotta; spetta al giudice del merito bilanciare questi elementi.
  • La violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza dopo un incidente è una fattispecie grave e la sua configurazione, una volta accertata in primo e secondo grado, rende difficile ottenere in Cassazione una diversa valutazione delle attenuanti salvo errori di diritto o motivazione formalmente rilevanti.
  • Chi propone ricorso deve articolare censure di diritto chiare e dimostrare vizi specifici nella motivazione o nella valutazione probatoria altrimenti il ricorso è a rischio inammissibilità e di condanna per spese e ammende.

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