Sentenza n. 843/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla della Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 4444/2024 pubbl. il 09/10/2024 RG n. 5285/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4444/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 4444/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Essendo decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultando alcuna esecuzione spontanea, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente e incaricato di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo assicura l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni è condizione rilevante per la proponibilità dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine di 120 giorni era decorso.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo gravante sull'amministrazione non sia stato adempiuto.
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ove riconosca al privato una specifica utilità o un bene della vita, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, che deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente tale utilità.
- La mancata esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima il giudice dell'ottemperanza a fissare un termine per l'adempimento e a nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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