Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse per gli anni 2010, 2011 e 2012, emesso nei confronti di un centro di trasmissione dati gestito da una persona fisica e del bookmaker estero cui il centro operava collegato. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello della società, ritenendo non dovuta l'imposta per il 2010 e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, aveva escluso la responsabilità solidale del bookmaker estero per le annualità 2010 e 2011. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il presupposto soggettivo dell'imposta in capo al bookmaker estero e, più in generale, l'assoggettamento all'imposta unica delle scommesse raccolte in Italia tramite un centro di trasmissione dati. La resistente ha replicato chiedendo anche il rinvio della trattazione alla sezione semplice, ma tale istanza è stata respinta in ragione di successivi arresti della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata la richiesta della società di rinvio alla sezione semplice, richiamando un precedente della Sezione quinta che aveva escluso il contrasto dell'imposta unica con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Nel merito, ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso perché la CTR non si era conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: il titolare della ricevitoria/centro di trasmissione dati e il bookmaker estero privo di concessione possono essere soggetti passivi dell'imposta unica per le scommesse raccolte nel territorio italiano; la disciplina interna si applica anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore in quanto interpretativa; la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo in relazione alle annualità precedenti al 2011 e solo nella parte riguardante le ricevitorie, non il bookmaker estero. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il presupposto soggettivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; va letto in combinazione con la normativa sopravvenuta e con la giurisprudenza costituzionale e unionale, nel senso che l'imposta si applica anche agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia tramite intermediari o centri di trasmissione dati.
ha natura interpretativa e, in mancanza di una disciplina transitoria, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
la Corte richiama il principio secondo cui l'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e non contrasta con la disciplina unionale IVA.
art. 56 TFUE
i giochi d'azzardo rilevano ai fini del diritto unionale in relazione alla libera prestazione dei servizi, non alla disciplina dell'IVA o delle imposte armonizzate.
sentenza Corte costituzionale n. 27/2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina solo nella parte in cui assoggettava all'imposta, per annualità precedenti al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non il bookmaker estero.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche l'operatore che, pur non assumendo direttamente il rischio della scommessa, svolge attività di gestione e intermediazione della raccolta delle giocate nel territorio italiano, assicurando disponibilità dei locali, ricezione della proposta, trasmissione dei dati, incasso e trasferimento delle somme.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010 ha natura interpretativa e, salvo espressa previsione transitoria, può applicarsi anche a rapporti già sorti prima della sua entrata in vigore.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria può avere un ambito oggettivo e temporale limitato: non ogni soggetto coinvolto nella filiera è automaticamente escluso dal tributo, occorrendo verificare con precisione quale posizione sia stata colpita dalla decisione costituzionale.
- L'imposta unica sulle scommesse non è un'imposta armonizzata sul volume d'affari; pertanto, la sua compatibilità con il diritto dell'Unione va valutata alla luce della libertà di prestazione dei servizi e non della disciplina IVA.
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