Sentenza del 27/02/2015 n. 4031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1989 e 1990, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella fossero tardive ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. In Cassazione ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia su una questione relativa all'onere della prova, la tardiva produzione da parte dell'Ufficio della documentazione riguardante l'istanza di condono e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e della L. n. 289 del 2002, art. 16, contestando che la semplice presentazione dell'istanza di condono potesse sospendere il termine per rendere esecutivo il ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era formulato in termini generali e astratti e non consentiva di collegarlo concretamente alla controversia. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché, indipendentemente dall'eventuale sospensione collegata al condono, la riscossione derivava da sentenze passate in giudicato. Pertanto non si applicava il termine decadenziale previsto per l'esecuzione dell'atto impositivo originario, ma il termine ordinario decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c. Le sentenze erano passate in giudicato il 4 maggio 2002 e l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 1 dicembre 2004, quindi tempestivamente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
Il termine decadenziale previsto dalla norma riguarda la messa in esecuzione dell'atto amministrativo impositivo. Non si applica quando la riscossione si fonda su una sentenza passata in giudicato che ha confermato la pretesa tributaria.
L. n. 289 del 2002, art. 16
La questione riguardava l'eventuale sospensione dei termini conseguente alla presentazione di un'istanza di definizione della lite. La Corte non ha ritenuto necessario risolverla, poiché l'iscrizione a ruolo era comunque tempestiva in base al termine decennale decorrente dal giudicato.
Art. 2953 c.c.
Quando un diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale dell'actio iudicati, anche se per il diritto originario era previsto un termine più breve.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 32
Sono state richiamate dal contribuente per contestare la produzione tardiva, in appello e in udienza, della documentazione relativa al condono. La questione è rimasta assorbita dal rigetto del motivo principale concernente il termine applicabile alla riscossione.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente lo ha richiamato in relazione all'onere della prova gravante sull'Ufficio, ma la censura non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto deve essere specifico e riferito alla concreta fattispecie controversa. Un quesito generico e astratto comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è stata definitivamente confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non è più l'originario avviso di accertamento, ma la sentenza stessa.
- In tale situazione, la riscossione è normalmente soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione dell'actio iudicati, anziché ai termini decadenziali previsti per la prima iscrizione a ruolo dell'atto impositivo.
- Per verificare la tempestività della riscossione occorre quindi individuare la data del passaggio in giudicato e calcolare da essa il termine decennale, salvo eventuali atti interruttivi o sospensivi validamente applicabili.
- La presentazione di un'istanza di definizione o condono può porre questioni di sospensione dei termini, ma tale questione può diventare irrilevante se l'azione di riscossione risulta comunque tempestiva secondo il termine decennale decorrente dal giudicato.
- In Cassazione, i quesiti di diritto e i motivi devono essere specifici e collegati alla decisione impugnata; formulazioni generiche o astratte possono essere dichiarate inammissibili.
- La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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