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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17732/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, titolare di reddito da lavoro autonomo, aveva presentato istanza di rimborso del 90% dell'Irpef versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, invocando l'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza, egli aveva proposto ricorso insieme ad altro soggetto; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello solo per la posizione del contribuente che aveva effettivamente presentato l'istanza. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al contrasto del rimborso con il diritto eurounitario e alla richiesta sospensione in attesa della decisione della Commissione europea; 2) violazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e delle norme UE sugli aiuti di Stato, per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza verificare se, trattandosi di attività economica, la misura fosse incompatibile con il mercato interno e se l'agevolazione rientrasse nel regime de minimis; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR riconosciuto il rimborso nonostante l'assenza di prova documentale del versamento delle imposte e facendo leva sulla mancata contestazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia perché la CTR, avendo deciso nel merito, aveva implicitamente disatteso la questione preliminare di sospensione/contrasto eurounitario. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito doveva verificare in concreto l'applicabilità del regolamento de minimis e i relativi presupposti prima di riconoscere il rimborso, poiché la disciplina sugli aiuti di Stato impone di negare il beneficio quando la soglia di irrilevanza è superata. Ha accolto anche il terzo motivo, ribadendo che nel giudizio di rimborso instaurato contro il silenzio-rifiuto il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della domanda, senza che l'Amministrazione abbia l'onere di contestazione tempestiva ed espressa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito adottata comporta necessariamente il rigetto della pretesa, senza che sia richiesta un'autonoma confutazione della tesi non accolta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Costituisce il fondamento normativo dell'istanza di rimborso del 90% dell'Irpef versata in eccedenza.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    Norma richiamata insieme alla disciplina sul regime agevolativo e agli aiuti di Stato.

  • VI direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata quale parametro eurounitario nella prospettazione dell'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    La Corte afferma che il giudice di merito deve verificare se l'aiuto individuale sia in linea con il regime de minimis; se la soglia è superata, il beneficio va negato nella sua interezza.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di rimborso il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di ritenere provati i fatti costitutivi per la sola mancata contestazione dell'Ufficio quando l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • art. 92 TFUE

    La soglia de minimis opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato, sotto la quale la norma sugli aiuti non opera.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, compreso il presupposto del versamento dell'imposta.
  • L'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di una contestazione tempestiva ed espressa dei fatti allegati dal contribuente quando l'onere della prova grava su quest'ultimo.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia se la decisione di merito adottata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non esaminata espressamente.
  • Quando l'agevolazione fiscale si inserisce in un regime esaminato alla luce della disciplina UE sugli aiuti di Stato, il giudice deve verificare in concreto se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis applicabile; in mancanza, o se la soglia è superata, il rimborso va negato.
  • La regola de minimis costituisce eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato e richiede un accertamento concreto della compatibilità dell'aiuto individuale con il mercato interno.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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