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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28665/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in medicina in anni diversi, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie relative alla remunerazione degli specializzandi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione di norme interne, del Trattato CEE e di diverse direttive europee, sostenendo in sostanza che l'Italia avrebbe tardato ad attuare in modo corretto l'obbligo di garantire una retribuzione adeguata ai medici specializzandi e che il d.lgs. n. 368 del 1999 avrebbe costituito il primo effettivo recepimento. Con il secondo hanno dedotto ulteriore violazione delle medesime fonti, oltre all'art. 112 c.p.c., lamentando che il nuovo sistema e il trattamento economico non sarebbero stati applicati retroattivamente e che, con riguardo alla questione dell'adeguamento triennale delle borse di studio, la normativa interna non sarebbe stata correttamente interpretata. Hanno anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea su alcuni profili di effettività della tutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché le questioni erano già state risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha affermato che l'obbligo di una remunerazione adeguata era già stato adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991, che la direttiva 93/16/CE non aveva portata innovativa rispetto alle precedenti direttive, e che il d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo solo dal 2006-2007, rappresentava una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non un atto necessario di recepimento. Quanto all'adeguamento triennale delle borse di studio, la Corte ha ribadito che, per gli iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005, esso era escluso dalla normativa sopravvenuta che aveva consolidato il finanziamento. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando le questioni di diritto sono già state risolte in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come base formale delle doglianze di violazione di legge e nullità processuale, ma ritenuto non idoneo a superare l'orientamento consolidato.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha introdotto una borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione e costituisce, secondo la Corte, il recepimento dell'obbligo europeo di adeguata remunerazione.

  • art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    ha istituito il contratto di formazione specialistica, ma non come primo recepimento necessario delle direttive europee.

  • art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    ha previsto un meccanismo retributivo con quota fissa e quota variabile, poi concretamente determinato da decreti ministeriali.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    nel testo modificato, ha differito l'operatività del nuovo sistema all'anno accademico 2006-2007.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    menzionato quale fonte di modifica del differimento dell'entrata in vigore della disciplina del 1999.

  • art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha ulteriormente modificato la disciplina del 1999, confermando il differimento dell'operatività del nuovo regime.

  • art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 per l'adeguamento triennale.

  • art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato l'esclusione dell'adeguamento triennale delle borse di studio e il consolidamento del finanziamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte.

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti come parametro europeo sull'adempimento statale.

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti come fonte delle direttive europee invocate.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    richiamati dai ricorrenti come norme di sistema sull'interpretazione e applicazione della legge.

Massime di principio

  • In materia di medici specializzandi, la direttiva europea che codifica precedenti direttive sulla formazione medica non ha portata innovativa se si limita a riunire in un testo unico gli obblighi già esistenti.
  • L'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi è adempiuto quando l'ordinamento nazionale stabilisce una borsa di studio o altro trattamento economico ritenuto dal legislatore adeguato, poiché il diritto dell'Unione non predetermina l'importo della remunerazione.
  • Il legislatore nazionale conserva un margine di discrezionalità nella scelta della tecnica normativa e nella decorrenza di una disciplina più favorevole, purché il precedente assetto abbia già assicurato il recepimento minimo richiesto dal diritto europeo.
  • La successione di discipline interne più favorevoli non consente, di per sé, di qualificare come illegittimo il regime previgente né di trasformare una scelta di differimento in un tardivo recepimento del diritto dell'Unione.
  • Per i medici specializzandi iscritti in determinati anni accademici, l'adeguamento triennale della borsa di studio può essere escluso da successive disposizioni di legge che abbiano consolidato il finanziamento e derogato alla precedente meccanica di indicizzazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il quadro normativo e giurisprudenziale risulti già chiarito e la questione sollevata sia solo apparentemente nuova o in realtà manifestamente infondata.
  • L'eventuale incertezza sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione non sospende il decorso della prescrizione, potendo l'errore essere rimediato con gli strumenti processuali ordinari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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