Cassazione Penale, Sentenza n. 22475/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la decisione della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna per furto in abitazione e ha rifiutato di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il motivo dedotto è violazione degli artt. 53-58 della legge n. 689/1981 e vizio di motivazione: a detta del ricorrente la Corte avrebbe basato il rifiuto esclusivamente sui precedenti penali (casellario), non tenendo conto della loro anzianità, dei segni di ravvedimento manifestati durante l'affidamento in prova ai servizi sociali e dell'esigua residua pena da espiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della Corte di appello, che ha motivato il diniego della misura sostitutiva con valutazione concreta e prospettica della personalità dell'imputato desunta dalla gravità, dal numero, dalla specificità e dalla ravvicinata reiterazione dei precedenti per furti in abitazione, nonché dalla prosecuzione della condotta criminosa dopo la precedente condanna e dopo la sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il giudice può rifiutare la pena sostitutiva anche facendo riferimento ai soli precedenti, purché la motivazione sia specifica, puntuale e proiettata al futuro. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 53-58)
Gli artt. 53-58 disciplinano le pene sostitutive e i criteri di applicazione: la Corte ha ritenuto che, nel valutare l'idoneità di una pena sostitutiva, il giudice debba compiere una prognosi rieducativa e di rischio di recidiva. Non è necessario acquisire elementi diversi dal casellario a condizione che la valutazione sia motivata, concreta e prospettica.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 58)
L'art. 58 fissa i parametri per la valutazione delle misure alternative; la Corte ha ritenuto il giudizio di merito coerente con tali parametri quando valuta gravità, specificità, reiterazione e temporalità dei precedenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025)
La Corte ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il giudice può respingere la richiesta di pena sostitutiva anche facendo riferimento unicamente ai precedenti, purché il diniego sia sorretto da motivazione specifica, puntuale e proiettata al futuro (valutazione prognostica della funzione rieducativa e del rischio di recidiva).
Massime di principio
- Il giudice può rifiutare una pena sostitutiva anche basandosi esclusivamente sul certificato del casellario giudiziale, se la decisione è accompagnata da motivazione specifica, puntuale e orientata al futuro.
- La valutazione che giustifica il diniego deve considerare gravità, numero, specificità, omogeneità e ravvicinata reiterazione dei precedenti, nonché il comportamento del reo dopo la precedente condanna (es. persistenza della recidiva nonostante misure alternative).
- Non è sufficiente un richiamo meramente formale alla recidiva: la motivazione deve articolare in che modo i precedenti rendono negativa la prognosi rieducativa e aumentano il rischio di recidiva.
- Segni di ravvedimento o il buon comportamento durante misure alternative possono essere rilevanti, ma non escludono automaticamente la fondatezza di una prognosi negativa se sussistono reiterazione, omogeneità e vicinanza temporale dei reati.
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione del giudice di merito solo se questa è manifestamente illogica o carente: una motivazione coerente con i parametri di legge è difficilmente ribaltabile in Cassazione.
- Per chi chieda una pena sostitutiva, è utile produrre elementi concreti e aggiornati che integrino il casellario (documentazione sociale, terapeutica, relazioni dei servizi) per contrastare efficacemente una valutazione prognostica negativa basata sui precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22297/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22339/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22401/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22404/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22405/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →