Cassazione Penale, Sentenza n. 33614/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio degli indumenti della vittima Kelvin MENE (indagini per omicidio contro OWIGHO e Faith EJOBE). La ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione sia in ordine al fumus commissi delicti (contestando la valutazione delle dichiarazioni attribuite alla vittima e la dedotta origine autolesiva della ferita), sia quanto alle finalità probatorie del sequestro (sostenendo illogicità e contraddittorietà del decreto di convalida e dell'ordinanza di riesame). In cassazione ha dedotto violazioni di legge, richiamando vari articoli del codice di procedura penale (art. 606 lett. b) ed e) in relazione ad artt. 125, comma 3; 253; 355, comma 2 e 3; 324; 325; 355) e la mancata correttezza motivazionale dell'organo giudicante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Frosinone e il decreto di convalida fossero sufficientemente motivati: è legittima la tecnica della motivazione "per relationem" ai verbali della polizia giudiziaria e è sufficiente che il decreto consenta l'individuazione del fatto e delle ragioni del sequestro richiamando gli atti di polizia giudiziaria. Non sono state indicate censure specifiche e documentate: le critiche della ricorrente sono risultate asettiche, generiche e non aderenti al principio di autosufficienza del ricorso (per esempio non sono state allegate le presunte dichiarazioni della vittima). Inoltre il Tribunale ha correttamente ritenuto la mancanza di interesse al riesame della OWIGHO alla luce della pendenza di un incidente probatorio avente ad oggetto i medesimi indumenti, fatto che dimostrava l'interesse delle difese al mantenimento del vincolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente la trattazione scritta della requisitoria del Procuratore Generale; qui utilizzato per formulare la conclusione sulla inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)
Richiamato come parametro di censura in cassazione per presunte violazioni della motivazione (fumus e finalità probatorie); la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non idonee a configurare la violazione dedotta.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Utilizzato in relazione alla presunta violazione di legge; la Corte ha rilevato l'assenza di censure specifiche che possano integrare i vizî denunciati.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione e sulla rilevanza delle dichiarazioni della vittima; la Corte ha osservato che le dichiarazioni non erano allegate e che ciò rendeva la censura inefficace.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sulla convalida del sequestro e relative modalità; la sentenza conferma che la motivazione per relationem agli atti di p.g. è ammissibile.
art. 355 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Norme relative alla convalida di atti e all'ampiezza della motivazione richiesta; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo agli atti di p.g. e la motivazione minima in fase di convalida.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma citata nel quadro delle censure sulla motivazione; la sentenza non ritiene integrati i profili di illegittimità invocati.
art. 325 cod. proc. pen. (comma 1)
Stabilisce i limiti per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame: la Corte ricorda che il vizio deve consistere in una "violazione di legge" ben delineata; in mancanza il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" che richiama i verbali di polizia giudiziaria è in linea di principio sufficiente per la convalida di un sequestro probatorio, purché gli atti siano accessibili alla difesa.
- Per censurare in cassazione la motivazione di un provvedimento di riesame occorre contestare in modo specifico e documentato i passaggi logici: censure generiche o non corredate da atti allegati sono inammissibili.
- Il giudice del riesame può ritenere assente l'interesse dell'indagato al riesame quando sia pendente un incidente probatorio sui medesimi beni sequestrati, poiché ciò indica l'interesse delle difese al mantenimento del vincolo.
- La qualificazione di "vizio radicale" della motivazione richiede la dimostrazione che l'apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la mera discordanza interpretativa non è sufficiente.
- Il mancato deposito o l'omessa allegazione di documenti rilevanti (es. presunte dichiarazioni della vittima) nel ricorso limita fortemente la possibilità di valutare e sostenere censure sulla motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33479/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33480/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33482/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33500/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33577/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →