Cassazione Civile, Ordinanza n. 22430/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2009 emesso nei confronti di una società a ristretta base sociale, ritenendo l'Ufficio che talune movimentazioni bancarie rinvenute sui conti correnti intestati ai soci e congiunti fossero riconducibili alla società e integrassero ricavi non dichiarati. L'accertamento si fondava su verifica fiscale e indagini bancarie; i giudici di merito avevano ritenuto legittimo l'atto, reputando sufficiente il rinvio al pvc e la motivazione dell'avviso, e valorizzando il vincolo familiare tra i soci, la loro incapienza reddituale e l'assenza di giustificazioni sulle movimentazioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: violazione delle norme sulle indagini bancarie e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR desunto presunzioni su conti intestati ai soci e una pretesa interposizione fittizia senza prova e oltre i limiti del thema decidendum; omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su fatti decisivi, tra cui l'asserita intestazione fittizia dei conti, l'esistenza di una società di fatto con il figlio di un socio e la riconducibilità delle somme ad altra attività; nullità del giudizio per asserito difetto di litisconsorzio necessario; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sull'allegazione della documentazione bancaria e dell'autorizzazione alle indagini; violazione delle norme sulle verifiche fiscali e bancarie per asserita inesistenza o mancata esibizione dell'autorizzazione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili, ribadendo che, nelle società a ristretta base sociale, le movimentazioni sui conti dei soci possono essere riferite alla società in presenza di indizi quali il vincolo familiare e l'incapienza reddituale, salvo prova contraria specifica; che la doppia conforme preclude il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; che non vi è litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci salvo opzione per la trasparenza ex art. 5 TUIR, non dedotta; che la motivazione dell'avviso era adeguata per relationem al pvc; che l'autorizzazione alle indagini risultava esistente e allegata al pvc.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società. Ha escluso l'inammissibilità per asserita cessazione della società e la tardività del ricorso; ha poi rigettato nel merito il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo e dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi fondati sul vizio di motivazione, perché coperti da doppia conforme e privi di specificità. È stato confermato l'accertamento fiscale fondato sulle risultanze bancarie e sulla presunzione di riferibilità alla società delle somme transitate sui conti dei soci, in presenza di ristretta base sociale, rapporto familiare e incapienza reddituale degli intestatari. È stata inoltre esclusa la necessità di integrare il contraddittorio con i soci, trattandosi di società di capitali non in regime di trasparenza. Nessun rilievo ha avuto la dedotta mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie, risultando dagli atti che essa esisteva ed era stata richiamata e allegata al pvc consegnato alla parte. Le spese non risultano decise nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili; la presunzione può estendersi, in presenza di indizi qualificati, anche ai conti intestati ai soci di società a ristretta base sociale.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento analitico e analitico-induttivo ritenuto legittimo nei giudizi di merito.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L'omessa allegazione della documentazione bancaria non comporta invalidità quando il contenuto essenziale degli accertamenti è riportato nell'avviso e conosciuto dal contribuente tramite pvc.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, opera la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie acquisiste dall'Ufficio, con possibile estensione ai conti dei soci in presenza di elementi sintomatici.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alle verifiche e all'autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 33 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di poteri di indagine bancaria.
art. 12 L. n. 212/2000
La Corte esclude la violazione dei termini di permanenza dei verificatori e rileva che, nel caso concreto, il pvc dava atto dell'informazione al contribuente e dell'esibizione dell'ordine di verifica.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al dedotto obbligo di allegazione/prova documentale nel processo tributario.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato ai fini del litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 102 c.p.c.
Invocato per sostenere la necessità del contraddittorio con altri soggetti asseritamente coinvolti; la Corte la esclude nel caso di società di capitali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è mosso entro il perimetro delle questioni dedotte.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme di merito preclude il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle divergenze tra le due decisioni.
art. 360 c.p.c.
n. 3, n. 4, n. 5, quarto comma
La Corte qualifica parte dei motivi come inammissibili perché dedotti in modo non coerente col vizio effettivo e comunque preclusi dalla doppia conforme.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine lungo applicabile in assenza di notificazione della sentenza.
art. 155 c.p.c.
Applicato per la proroga al giorno feriale successivo del termine scadente in giorno festivo.
art. 372 c.p.c.
La produzione della visura camerale è stata ritenuta ammissibile perché diretta a provare l'ammissibilità del ricorso.
art. 5 TUIR
La Corte esclude il litisconsorzio necessario legato al regime di trasparenza perché non risulta che la società vi abbia optato; la questione, peraltro, è ritenuta nuova.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, le movimentazioni bancarie sui conti intestati ai soci o ai loro stretti congiunti possono essere imputate alla società, quando esistano elementi sintomatici quali il vincolo familiare, la stretta compenetrazione tra interessi personali e sociali e l'incompatibilità tra le somme rinvenute e la capacità reddituale degli intestatari; resta salvo l'onere del contribuente di fornire una prova contraria specifica e analitica.
- La presunzione bancaria di imponibilità operante ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e art. 51 d.P.R. 633/1972 può fondare l'accertamento anche su conti formalmente intestati a terzi, purché l'Ufficio alleghi indizi idonei a collegare quelle movimentazioni al soggetto verificato; la sola parentela o qualità di socio non è, da sola, sufficiente.
- In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale" e con puntuale indicazione delle divergenze tra le due pronunce; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Nel giudizio tributario relativo all'accertamento emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, non sussiste litisconsorzio necessario con i soci, salvo il caso, non allegato, di opzione per il regime di trasparenza ex art. 5 TUIR; tra società e soci può sussistere soltanto un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando rinvia a un pvc regolarmente consegnato al contribuente e contiene il nucleo essenziale delle risultanze istruttorie; non occorre allegare integralmente la documentazione bancaria se le operazioni contestate sono specificamente indicate nel pvc già conosciuto dalla parte.
- La mancata allegazione all'avviso dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta invalidità quando dagli atti risulta che l'autorizzazione esisteva, era stata esibita o richiamata nel pvc consegnato al contribuente, e la parte non ha allegato un concreto pregiudizio difensivo.
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