Ordinanza n. 897/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento disciplinare del Questore della Provincia di Napoli, n. 2.8.1. notificato in data 02.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento disciplinare del Questore della Provincia di Napoli notificato il 2 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. L'addebito riguardava la redazione di una nota dai toni ritenuti inappropriati, critici e irriguardosi. Il ricorrente ha dedotto, in fatto, di avere predisposto la nota quale mero estensore di una bozza, su ordine dei superiori gerarchici, senza potere di firma né di rappresentanza esterna dell'ufficio. La nota evidenziava un possibile contrasto tra un ordine della Divisione Anticrimine e un precedente decreto della Corte d'Appello di Napoli, che aveva sospeso una misura di prevenzione in attesa di una nuova valutazione della pericolosità sociale. Il ricorrente ha inoltre contestato la propria responsabilità sostanziale per il contenuto e la trasmissione dell'atto, riconducibile al funzionario munito del potere di sottoscriverlo e inoltrarlo. Ha dedotto, altresì, che il contenuto della nota si era rivelato corretto, come confermato dalla successiva revoca della misura da parte dell'autorità giudiziaria, e che la sanzione era sproporzionata e non adeguatamente ponderata rispetto alla lunga anzianità di servizio, all'assenza di precedenti disciplinari, ai riconoscimenti al merito e alle costanti valutazioni di eccellenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento disciplinare, rinviando la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027. In sede di sommaria delibazione, ha ravvisato fumus boni iuris meritevole di approfondimento: la responsabilità del contenuto e della trasmissione della nota appariva prima facie riferibile al funzionario che l'aveva sottoscritta e inoltrata, mentre il ricorrente risultava un mero estensore privo di poteri esterni; la nota sembrava avere rappresentato diligentemente e lealmente un possibile contrasto con un provvedimento giudiziario, contrasto successivamente confermato dalla revoca della misura di prevenzione; la sanzione appariva inoltre sproporzionata e non adeguatamente ponderata rispetto allo stato di servizio del dipendente. È stato ravvisato anche il periculum in mora, non tanto per la decurtazione economica, quanto per il pregiudizio grave e difficilmente riparabile derivante dall'annotazione sul foglio matricolare, suscettibile di incidere sulla reputazione, sul prestigio e sulla progressione di carriera dell'appartenente alla Polizia di Stato. Nel bilanciamento degli interessi è prevalso l'interesse del ricorrente a non subire gli effetti di un atto la cui legittimità era seriamente dubbia. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata concessa sulla base della valutazione congiunta del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
La norma è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris quando l'addebito disciplinare è riferito alla redazione materiale di una bozza, ma il dipendente non dispone del potere di firma o di rappresentanza esterna e la responsabilità dell'atto appare riconducibile al funzionario che lo sottoscrive e lo trasmette facendone propri i contenuti.
- La segnalazione da parte di un dipendente pubblico di un possibile contrasto tra un ordine amministrativo e un provvedimento giudiziario può costituire comportamento diligente e leale volto a prevenire l'esecuzione di un ordine potenzialmente illegittimo; la sanzione disciplinare fondata su tale condotta può risultare viziata qualora il rilievo del dipendente trovi successiva conferma.
- La sanzione disciplinare deve essere proporzionata e adeguatamente ponderata in relazione alla condotta contestata e alla complessiva storia professionale dell'incolpato, inclusi l'anzianità di servizio, l'assenza di precedenti disciplinari e le valutazioni e i riconoscimenti conseguiti.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può sussistere anche indipendentemente dal pregiudizio economico immediato, quando l'esecuzione della sanzione comporti un'annotazione pregiudizievole sul foglio matricolare, idonea a incidere gravemente e difficilmente riparabilmente sulla reputazione, sul prestigio e sulla progressione di carriera del dipendente.
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