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Sentenza

Sentenza n. 8499/2026 - Roma, Sezione 3T

Ricorso per l'esecuzione di sentenza del Tribunale di Velletri n. 1527/2023 pubbl. il 12/12/2023 RG n. 6387/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1527/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1527/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023 e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi al titolo giudiziale. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo è una pronuncia civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato che la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e che l'amministrazione non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenendo che essa possa essere richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al relativo contenuto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • Quando il giudicato da eseguire consiste in una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e si limita all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza consentire integrazioni del titolo o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo può giustificare l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di perdurante inottemperanza.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, restando possibile una successiva richiesta in caso di ulteriore mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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