Sentenza del 14/01/2022 n. 1029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2005 emesso dall'Agenzia delle Entrate in esito ad indagini sui movimenti bancari; in primo grado la CTP aveva annullato l'atto per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini e per difetto di motivazione; in appello la CTR aveva riformato sostenendo che l'autorizzazione era presente e che la sua preventiva esibizione non era necessaria, nonché ritenendo inattendibili le giustificazioni della contribuente. In Cassazione la contribuente ha proposto sette motivi, ritenendo tra l'altro che la CTR non aveva adeguatamente valutato il difetto di motivazione dell'avviso e che l'Amministrazione non avesse efficacemente impugnato tutte le parti della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e, per assorbimento, ha deciso sul solo profilo dell'impugnazione: l'Agenzia delle Entrate in appello aveva contestato solo la questione dell'allegazione dell'autorizzazione e non aveva confutato con argomentazione la decisione di primo grado sul difetto integrale di motivazione; secondo la giurisprudenza e l'art. 329 c.p.c. l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti non impugnate. Di conseguenza l'appello è stato dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata cassata e la Cassazione ha pronunciato senza rinvio (art. 382 c.p.c., comma 3, ultimo periodo). Compensazione delle spese del grado di appello; condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di legittimità in favore della contribuente (Euro 4.400,00 + Euro 200,00 per esborsi + 15% rimborso forfettario, IVA e CPA).
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Usata dalla CTP per sostenere che l'avviso di accertamento fosse privo di motivazione; la Corte prende atto dell'utilizzo ma decide sul vizio procedurale dell'impugnazione in appello.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7
Richiamato dalla CTP a supporto della censura di mancanza di motivazione e dell'assenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie; la Corte non decide nel merito sulla questione ma ne segnala la rilevanza autonoma che doveva essere affrontata in appello.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7
Analogamente richiamato dalla CTP in relazione agli elementi di motivazione dell'atto impositivo; la Corte osserva che tale motivo era stato ritenuto decisivo in primo grado e non adeguatamente contrastato in appello.
Codice di procedura civile, art. 342, comma 1
Richiamato dal ricorrente come norma pertinente ai vizi di motivazione e impugnazione: la Corte prende in esame la censura ma decide sul profilo dell'impugnazione parziale definito dall'art. 329 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Richiamato come parametri di censura in Cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente); la Corte ritiene il primo motivo di ricorso (connotato come vizio di impugnazione dell'appello) autosufficiente e assorbe gli altri.
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2
Principale norma applicata: l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. La Corte la interpreta come causa dell'inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione che non aveva censurato tutte le autonome parti della decisione di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
Richiamato per ritenere applicabile l'art. 329 c.p.c. al processo tributario; conferma che la regola sull'impugnazione parziale si applica anche in materia tributaria.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3, ultimo periodo
art. 382 c.p.c., comma 3, ultimo periodo
Norma che consente alla Corte di cassare senza rinviare; utilizzata per chiudere il processo di legittimità operando la cassazione senza rimessione al giudice di merito.
Codice civile, art. 2729
Citato in uno dei motivi (riguardo all'uso delle risultanze bancarie), ma la Corte non si è pronunciata sul merito di tale censura avendo risolto il caso sul vizio di impugnazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve contenere una motivazione chiara con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; la mancanza di tale motivazione è un vizio potenzialmente decisivo.
- Se la CTP annulla un atto per difetto di motivazione, l'Amministrazione in appello deve criticare espressamente e argomentare quella motivazione: un'impugnazione limitata solo ad aspetti parziali può essere considerata acquiescenza alle altre conclusioni del primo giudice.
- Ai fini del processo tributario, si applica l'art. 329 c.p.c.: l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza impugnata e può portare all'inammissibilità dell'appello.
- Nei giudizi di legittimità la Corte può cassare la sentenza senza rinvio quando la decisione impugnata è viziata da motivi che rendono superfluo un nuovo esame di merito (art. 382 c.p.c., comma 3, ultimo periodo).
- Se l'Amministrazione utilizza indagini bancarie, è prudente che nell'atto e nei relativi atti difensivi sia documentalmente indicata e, se necessario, esibita l'autorizzazione alle indagini o siano fornite spiegazioni puntuali sull'uso dei dati bancari; altrimenti il contribuente potrà sollevare vizi formali e di motivazione.
- In situazioni analoghe, per evitare l'effetto di acquiescenza impropria, la parte che ricorre in appello deve contestare tutte le parti autonome della decisione di primo grado sulle quali ha interesse, con specifiche censure e argomentazioni.
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