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Sentenza

Sentenza n. 1532/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 657/2025 pubblicata il 19.06.2025 del Tribunale di Modena.

Giustizia amministrativa202600366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 657/2025 del Tribunale di Modena, pubblicata il 19 giugno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Il Ministero si è costituito deducendo che il pagamento era stato effettuato dopo la proposizione del ricorso. Anche la ricorrente ha confermato il pagamento, insistendo per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, poiché il pagamento era intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento sopravvenuto ha soddisfatto integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione del contributo unificato, se versato. Ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm..

    Il pagamento integrale intervenuto nel corso del giudizio, che soddisfa pienamente la pretesa sostanziale azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva e del limitato importo 8 circa 1180 euro), con distrazione delle spese in favore del difensore.

    Nel giudizio di ottemperanza definito per pagamento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; nel caso concreto sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ove soddisfi pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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