Sentenza n. 352/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 354/2024 del 16.4.2024, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, pubblicata nella medesima data, nell'ambito del procedimento RG n. 1047/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all'attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro oltre accessori di legge. La sentenza era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, non risultando intervenuta alcuna esecuzione. Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato il 30 ottobre 2025, mentre la sentenza da eseguire era stata notificata all'Amministrazione il 6 maggio 2025; risultava quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, disponendo che l'attività sia svolta senza compenso ulteriore in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha ritenuto non necessario fissare una penalità di mora, poiché la nomina del commissario avrebbe assicurato il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e l'inadempimento dell'amministrazione per ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine congruo.
- L'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede competente.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientra nelle sue funzioni istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore, in quanto l'incarico è ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione di una penalità di mora, quando essa assicuri già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
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