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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16694/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per bollo auto relativo all'annualità 2012, deducendo la prescrizione del credito tributario e l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento/contestazione. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. In appello, la società di riscossione aveva notificato l'impugnazione alla Regione Lazio invece che alla Regione Calabria, che era stata parte del giudizio di primo grado. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per tale errore di notificazione. Nel ricorso per cassazione la società denunciava, con il primo motivo, la violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio e non dichiarare l'inammissibilità; con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ma tale censura restava assorbita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: in una causa inscindibile o comunque soggetta a litisconsorzio necessario processuale, la mancata notificazione dell'appello a tutte le parti del primo grado non comporta inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Poiché la CTR non aveva disposto tale integrazione, la sentenza di appello è stata cassata. Il secondo motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché celebri il nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sull'integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • art. 331 c.p.c.

    nelle cause inscindibili o con litisconsorzio necessario processuale, la mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti non determina inammissibilità, ma obbliga il giudice a ordinare l'integrazione del contraddittorio

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'estensione al processo tributario delle norme del codice di procedura civile compatibili

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    menzionato nel secondo motivo in tema di spese del giudizio tributario

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo per la disciplina della condanna e compensazione delle spese

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale parametro dei vizi dedotti in cassazione

Massime di principio

  • Nelle cause inscindibili o nelle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, l'impugnazione deve essere estesa a tutte le parti del giudizio di primo grado, ma l'eventuale omissione non comporta automaticamente inammissibilità dell'appello.
  • Quando una parte del giudizio di primo grado non è stata evocata in appello, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; la mancata adozione di tale ordine determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza conclusiva.
  • La nullità derivante dal difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio per un vizio processuale assorbente, restano assorbite le censure ulteriori che dipendono dall'esito del giudizio di appello.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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