Sentenza del 11/06/2024 n. 464 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
TOSAP - occupazione soprassuolo - concessionaria tratto autostradale - esenzione - non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava gli avvisi di accertamento TOSAP per le annualità 2019 e 2020 relativi all'occupazione del soprassuolo dovuta a viadotti autostradali, sostenendo: (i) inesistenza del presupposto impositivo e violazione del principio di tassatività (art. 23 Cost.); (ii) duplicazione del canone già versato allo Stato; (iii) applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a) del D.Lgs. 507/1993 per le occupazioni riconducibili allo Stato, in quanto l'opera insiste su demanio/statale e la società opererebbe per conto dello Stato in virtù della concessione.
La decisione
La Corte ha respinto gli appelli. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale integra il presupposto della TOSAP poiché impedisce un diverso utilizzo dello spazio sottostante, rendendo l'occupazione assoggettabile al tributo. L'esenzione prevista per lo Stato e per altri enti pubblici dall'art. 49, lett. a) del D.Lgs. 507/1993 è applicabile solo quando l'occupazione sia direttamente ascrivibile al soggetto esente; nel caso di una società concessionaria che esercita un'attività con finalità lucrative e gestisce economicamente l'opera, l'esenzione non compete, anche se l'opera è di proprietà dello Stato. Per ragioni di economia processuale la Corte ha riunito i ricorsi e ha compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993
art. 38, comma 2; art. 49, comma 1, lett. a)
L'art. 38, comma 2 qualifica come imponibile l'occupazione del soprassuolo che impedisce diversa utilizzazione; l'art. 49, lett. a) prevede esenzione per Stato/enti pubblici ma l'esenzione opera solo se l'occupazione è direttamente imputabile al soggetto esente (non alla concessionaria che svolge attività lucrativa). Applicabile ratione temporis alle annualità contestate.
Costituzione della Repubblica Italiana
Le censure costituzionali sollevate (principio di tassatività e di capacità contributiva) non hanno impedito l'applicazione della norma tributaria in presenza del presupposto oggettivo dell'occupazione; la Corte conferma la liceità dell'imposizione nei limiti della disciplina vigente.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
abrogazione della disciplina (rilevante solo per informazione)
La L. 160/2019 ha abrogato talune disposizioni, ma la Corte ha applicato il D.Lgs. 507/1993 ratione temporis per le annualità oggetto di contestazione (2019).
Massime di principio
- L'occupazione del soprassuolo da parte di infrastrutture autostradali (viadotti) è imponibile ai fini TOSAP quando impedisce una diversa utilizzazione dello spazio sottostante, indipendentemente dal fatto che l'opera sia nel demanio statale.
- L'esenzione prevista per lo Stato/enti pubblici vale solo se l'occupazione è direttamente ascrivibile a tali soggetti; una società concessionaria che gestisce economicamente l'opera con finalità lucrative non può beneficiare dell'esenzione.
- Il versamento di canoni o oneri a favore dello Stato (es. per concessioni) non esclude l'obbligo di TOSAP verso il Comune quando il presupposto locale sussiste; non si tratta necessariamente di duplicazione impeditiva dell'imposizione comunale.
- Sia le occupazioni autorizzate che le occupazioni di fatto rientranti nel presupposto (impedimento di diverso uso) possono essere soggette a TOSAP; la legittimità dell'occupazione amministrativa non esclude il tributo.
- In situazioni analoghe le difese basate su profili costituzionali o su interpretazioni favorevoli di giurisprudenza locale hanno scarse probabilità di successo alla luce dell'orientamento della Cassazione; utili invece sono le argomentazioni concrete che dimostrino l'assenza dell'effettivo impedimento all'utilizzo alternativo dello spazio o la diretta riconducibilità dell'occupazione allo Stato/ente pubblico.
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