Sentenza del 11/06/2024 n. 573 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Il regime fiscale applicabile al versamento di un acconto, a titolo di caparra, nell'ambito della cessione di contratto preliminare non può essere scisso dalle altre pattuizioni del contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul regime fiscale di un versamento a titolo di acconto/caparra nell'ambito della cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare: se tale acconto possa essere considerato autonomamente imponibile o debba essere ricondotto all'unicum rappresentato dalla cessione trilaterale del preliminare perfezionata tra cedente, cessionario e contraente ceduto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la cessione del preliminare ex artt. 1406 ss. c.c. è un negozio plurilaterale che richiede la partecipazione di tutti e tre i soggetti; tutte le pattuizioni costituiscono un unicum inscindibile ai fini fiscali. Ne consegue che, nella cessione del preliminare perfezionata tra i tre soggetti con regolamento definitivo di ogni obbligo, si applicano l'imposta d'atto fissa di €168,00 (art. 31 D.P.R. n. 131/1986) e l'imposta proporzionale del 3% (art. 9 Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986), calcolata sull'ammontare del corrispettivo concordato per la cessione.
Norme richiamate
Codice Civile, artt. 1406 e ss.
La cessione del contratto è qualificata come negozio plurilaterale che richiede la partecipazione di cedente, cessionario e contraente ceduto per il suo perfezionamento; quindi le sue pattuizioni vanno considerate nel loro insieme.
D.P.R. n. 131/1986, art. 21
Richiama l'esigenza della partecipazione dei tre soggetti per la cessione del contratto ai fini formali e fiscali, a supporto della tesi che la cessione è atto trilaterale inscindibile.
D.P.R. n. 131/1986, art. 31
Stabilisce l'imposta d'atto fissa applicabile; la corte ha ritenuto dovuta l'imposta fissa di €168,00 quando il trasferimento si perfeziona tra tutti i tre soggetti con regolamento definitivo degli obblighi.
Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, art. 9
art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Prevede l'aliquota proporzionale del 3%; la Corte ha disposto che tale imposta va calcolata sull'ammontare del corrispettivo concordato per la cessione del preliminare, non sull'acconto isolato.
Massime di principio
- La cessione di un contratto preliminare deve essere considerata un negozio trilaterale: per la determinazione del regime fiscale occorre valutare l'atto nel suo complesso, non isolare singole obbligazioni accessorie come caparre o acconti.
- Un versamento qualificato come acconto o caparra nella cessione del preliminare non sfugge all'imposizione proporzionale se il trasferimento si perfeziona tra tutti e tre i soggetti e vi è regolamento definitivo degli obblighi: si applicano imposta fissa e imposta proporzionale sul corrispettivo complessivo concordato.
- Per evitare contestazioni fiscali è importante documentare chiaramente la natura dell'operazione e la partecipazione di tutte le parti; eventuali pattuizioni accessorie non dovrebbero essere strutturate in modo da tentare di isolare imponibilità separata.
- In sede di pianificazione o contenzioso, valutare sempre se l'atto ha natura monolaterale/bilaterale o plurilaterale: la qualificazione civilistica (es. artt. 1406 ss. c.c.) ha riflessi diretti sulla qualificazione fiscale.
- Se le parti intendono evitare l'applicazione della imposta proporzionale sulla cessione, devono dimostrare che l'operazione non si è perfezionata come cessione trilaterale con regolamento definitivo degli obblighi (onere probatorio a carico del contribuente).
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