Cassazione Civile, Ordinanza n. 04519/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
Una società venditrice aveva concluso una vendita di beni industriali con una società tunisina, impegnandosi a far recapitare la merce in Tunisia e affidando il trasporto a un vettore. Dopo la consegna al destinatario finale, l’acquirente segnalava gravi danni ai beni trasportati. La venditrice sosteneva di aver sostenuto costi per sostituire le parti deteriorate e per inviare tecnici in Tunisia, chiedendo al vettore il risarcimento del danno da avaria della merce. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo carente la legittimazione attiva della venditrice perché, con la consegna e la richiesta di riconsegna da parte del destinatario, i diritti derivanti dal contratto di trasporto si erano trasferiti all’acquirente-destinatario; aveva inoltre rilevato l’insufficienza della prova del danno. La ricorrente ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul contratto di trasporto e della Convenzione CMR, sostenendo che la legittimazione del mittente sarebbe alternativa a quella del destinatario e che essa avesse provato un proprio pregiudizio economico; 2) violazione delle norme sulla prova e sul danno, lamentando l’erronea esclusione della prova dei costi sostenuti; 3) violazione delle norme sulla procura alle liti, deducendo l’anomalia della procura rilasciata dalla controparte in appello. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, infondato il primo perché la legittimazione al risarcimento spetta al destinatario che abbia richiesto la riconsegna e ritirato la merce, e inammissibile il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per violazione del principio di autosufficienza, ha respinto il primo motivo affermando che, nel trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente, la legittimazione al risarcimento dell’avaria spetta al destinatario dal momento della richiesta di riconsegna/ritiro della merce, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e sono stati rilevati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1685 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di trasporto di cose
art. 1689 c.c.
la Corte lo interpreta nel senso che, quando il destinatario richiede la riconsegna della merce, i diritti nascenti dal contratto di trasporto si trasferiscono dal mittente al destinatario, compreso il diritto al risarcimento per perdita o avaria
art. 1692 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di responsabilità del vettore
art. 1693 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di responsabilità del vettore
art. 1696 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di trasporto
art. 1697 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di trasporto
art. 13 Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR)
la Corte lo equipara all’art. 1689 c.c. quanto alla titolarità del diritto all’indennizzo per perdita o deterioramento delle cose trasportate, collegandola alla posizione del destinatario che abbia aderito alla stipulazione prendendo in consegna la merce
art. 1411 c.c.
richiamato per qualificare il contratto di trasporto come contratto a favore di terzo quando il destinatario è diverso dal mittente
art. 1510, comma 2, c.c.
richiamato per affermare l’autonomia del contratto di trasporto nella vendita con spedizione
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la censura è inammissibile se il ricorrente richiama documenti senza riprodurli integralmente o senza indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni
art. 2729 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 83 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di procura alle liti
art. 84 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di procura alle liti
art. 85 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di procura alle liti
art. 360 c.p.c., n. 3
indicato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360 c.p.c., n. 5
indicato per la dedotta omessa considerazione di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente, il contratto opera come stipulazione a favore di terzo: il mittente conserva i diritti verso il vettore solo fino a quando il destinatario, arrivate le cose o scaduto il termine di arrivo, richieda la riconsegna o prenda in consegna la merce.
- La legittimazione attiva al risarcimento del danno da perdita o avaria del carico spetta al soggetto titolare dei diritti del contratto di trasporto al momento rilevante secondo l’art. 1689 c.c. e l’art. 13 CMR; la mera allegazione di un proprio pregiudizio economico da parte del mittente non è sufficiente a superare tale regola di titolarità.
- Nella vendita con spedizione, il contratto di trasporto conserva autonomia rispetto alla compravendita e resta soggetto alla disciplina degli artt. 1683 ss. c.c.; il venditore-mittente conserva la titolarità delle azioni verso il vettore solo fino al trasferimento dei diritti al destinatario mediante richiesta di consegna.
- È inammissibile in cassazione la censura che richieda una rivalutazione del materiale probatorio, poiché la selezione, interpretazione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
- È inammissibile la doglianza fondata su atti o documenti del giudizio di merito se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo, in modo da consentire alla Corte di legittimità il controllo richiesto.
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