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Ordinanza

Ordinanza n. 486/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del D.R.S n. 2072 del 4 ottobre 2024 adottato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive, Servizio 1S, notificato con nota prot. 35571 del 11 ottobre 2024, emessa dal medesimo Ufficio, da intendersi parimenti impugnata ove occorra, avente ad oggetto “revoca autorizzazione n. 47751 del 19 settembre 2017- Impianto di distribuzione carburanti con GPL e metano per autorizzazione da realizzare nel Comune di -OMISSIS-(PA)- S.S. -OMISSIS-KM -OMISSIS-+-OMISSIS-”; - nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202401771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di revoca dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con GPL e metano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che ha disposto la revoca dell'autorizzazione rilasciata nel 2017 per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con GPL e metano. Nel corso del giudizio è emerso, pacificamente, che la società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria in conseguenza del sequestro preventivo dei complessi aziendali, del patrimonio e delle quote sociali, disposto dal GIP presso il Tribunale di Palermo il 16 maggio 2024. Il TAR ha rilevato che non risultava depositata la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato a stare in giudizio per la proposizione dello specifico ricorso, richiesta dall'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La questione è stata rilevata d'ufficio quale possibile difetto di rappresentanza o autorizzazione, incidente sulla condizione di ammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso né sulla legittimità della revoca né sulle altre questioni di rito, merito e spese. Ha disposto un incombente istruttorio, onerando la società ricorrente di produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, copia della preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato alla proposizione del giudizio. Il Collegio ha precisato che il difetto di rappresentanza o di autorizzazione a stare in giudizio è rilevabile d'ufficio, poiché attiene a una condizione di ammissibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica indicata nel dispositivo, con sospensione di ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese fino all'esito dell'incombente.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato

    In caso di amministrazione giudiziaria, la proposizione dello specifico giudizio richiede la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato; la relativa mancanza integra un possibile difetto di rappresentanza o autorizzazione a stare in giudizio, rilevabile d'ufficio quale condizione di ammissibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato dal TAR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti indicati nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria propone un ricorso, la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato alla proposizione dello specifico giudizio costituisce requisito da verificare ai fini della rappresentanza processuale e dell'ammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
  • Il difetto di rappresentanza o di autorizzazione a stare in giudizio, incidendo su una condizione di ammissibilità del ricorso, è rilevabile d'ufficio dal giudice amministrativo.
  • Quando dagli atti emerge che la parte ricorrente è sottoposta ad amministrazione giudiziaria ma non risulta documentata la preventiva autorizzazione del giudice delegato, il giudice può disporre un incombente istruttorio, assegnando un termine perentorio per la produzione dell'autorizzazione e rinviando la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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