Cassazione Penale, Sentenza n. 24184/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso la sostituzione, disposta dal G.I.P. di Rovigo, della misura cautelare dagli arresti domiciliari in nosocomio con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p. La ricorrente sosteneva che l'aggravamento non poteva fondarsi sul mero mutamento del luogo di esecuzione della misura (dimissione dall'ospedale) ma richiedeva l'accertamento di elementi sintomatici di un aggravamento delle esigenze cautelari già indicate nel provvedimento originario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto conforme ai limiti del sindacato di legittimità la motivazione del Tribunale di Venezia, che aveva valutato l'inadeguatezza della misura originaria al mutare delle condizioni di fatto (dimissione dall'ospedale), la sussistenza di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato contestato, lo stato di sconvolgimento emotivo della ricorrente (anche evidenziato dal tentativo di suicidio), il rischio per una terza persona (Anna Battistuzzi) e la scarsa collaborazione investigativa (occultamento dei telefoni). Per tali ragioni l'aggravamento della misura è stato ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Consente la sostituzione della misura cautelare con altra più grave quando sopravvengono elementi che rendono inadeguata la misura in corso; il giudice ha discrezionalità previa verifica della sopravvenuta inadeguatezza
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'impugnazione avverso l'ordinanza del giudice; il ricorso era mosso ex art. 310
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (accertamento delle esigenze della misura); il Tribunale ha valutato che tali esigenze non erano più garantite dal regime precedente
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda per ricorso inammissibile; applicato per la condanna della ricorrente
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1-ter e comma 1-bis
Prevede comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in caso di determinate situazioni processuali dello stato di detenzione; disposta la trasmissione del provvedimento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 (Spina)
Stabilisce il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte di cassazione verifica solo la presenza di un apparato logico-argomentativo non manifestamente illogico, senza riesaminare l'adeguatezza delle valutazioni di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la motivazione del giudice di merito solo in termini di logicità macroscopica: vanno evidenziate incongruenze manifeste per ottenere accoglimento
- L'aggravamento di una misura cautelare è legittimo quando le condizioni di fatto cambiano in modo tale da rendere inadeguata la misura originaria (es. dimissione da struttura sanitaria che garantiva piantonamento/protezione)
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati particolarmente gravi può essere determinante nella valutazione dell'adeguatezza delle misure alternative
- Elementi come grave stato emotivo dell'indagato, rischio per terzi e scarsa collaborazione investigativa possono giustificare la sostituzione con misura più grave
- In sede difensiva occorre allegare e documentare elementi concreti e contrari alle ragioni che giustificano l'aggravamento: deduzioni generiche difficilmente bastano
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