Sentenza del 19/12/2019 n. 33922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Esine per una maggiore ICI relativa agli anni 2006-2009, con riferimento a una centrale idroelettrica di proprietà della società, alla quale era stata attribuita una nuova rendita catastale con classamento D/1. La Linea Energia contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti per le annualità 2008 e 2009. Il Comune, a sua volta, contestava la statuizione che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi relativi agli anni 2006 e 2007.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno congiuntamente rinunciato al ricorso principale, al ricorso incidentale e ai relativi controricorsi. La Corte, ritenendo integrati i presupposti previsti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato estinto l'intero processo e ha compensato integralmente le spese. Non è stato disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articoli 390 e 391 c.p.c.
rinuncia al ricorso ed estinzione del processo
La rinuncia al ricorso, quando risulta validamente sottoscritta e accettata o comunque non contestata nei casi previsti, consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, poiché il processo si è estinto in seguito alla rinuncia e non si è concluso con un rigetto o con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Legge n. 228 del 2012
Ha modificato la disciplina del contributo unificato introducendo, tra l'altro, il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un accordo transattivo durante il giudizio di cassazione e depositano una rinuncia congiunta validamente sottoscritta, la Corte può dichiarare estinto l'intero processo senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La rinuncia congiunta al ricorso principale e a quello incidentale normalmente comporta la chiusura del giudizio nella sua interezza, compresi i relativi controricorsi.
- In caso di accordo transattivo, le parti possono chiedere la compensazione delle spese; tale richiesta viene normalmente recepita dalla Corte, salvo ragioni contrarie.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una vittoria nel merito: non stabilisce quale parte avesse ragione sulla legittimità degli accertamenti tributari, ma chiude il procedimento sulla base dell'accordo raggiunto.
- La mancata decisione sul merito impone cautela nell'utilizzare la pronuncia come precedente: il principio ricavabile riguarda soprattutto gli effetti processuali della rinuncia, non la tassazione delle centrali idroelettriche o il classamento catastale D/1.
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