Cassazione Penale, Ordinanza n. 26781/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata di condanna è rimasta ferma; la Cassazione ha ribadito che i motivi non superavano il vaglio di specificità e che la censura sulla pena e sulle attenuanti mirava inammissibilmente a una nuova valutazione di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato, articolava tre motivi. Con i primi due deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che l'elemento soggettivo del reato dovesse essere escluso ai sensi dell'art. 89 c.p. in base agli accertamenti svolti e contestando, in sostanza, l'affermazione di responsabilità e la riferibilità della condotta a suo carico. Con il terzo motivo censurava l'omessa applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sui primi due motivi erano generiche, prive di specificità e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato e comunque generico, poiché la Corte territoriale aveva già escluso le attenuanti valorizzando elementi ostativi quali la pluralità dei precedenti, anche specifici, e l'assenza di elementi positivamente valorizzabili.
Norme richiamate
art. 89 c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'esclusione dell'elemento soggettivo in ragione di una condizione psicopatologica; la Corte non sviluppa una verifica autonoma della norma, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state negate dal giudice di merito sulla base di elementi ostativi, tra cui i precedenti penali, e la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e infondata.
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 581 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso è stata ritenuta causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze generiche o meramente reiterative sono inammissibili.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito e non può risolversi in una mera contestazione dell'apprezzamento probatorio.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e non arbitraria.
- La determinazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato gli elementi determinanti del proprio giudizio e non sia ravvisabile mero arbitrio o illogicità manifesta.
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