Cassazione Penale, Sentenza n. 13047/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di falso ideologico in atto pubblico (capo A) e di calunnia aggravata (capo C). I motivi di ricorso deducono vizi di motivazione: 1) travisamento dei fatti nella ritenuta ammissione, da parte del Bortoluzzi, della detenzione di stupefacenti; 2) assenza del dolo nella redazione del verbale (si tratterebbe di negligenza o sintesi e non di volontà di attestare il falso); 3) mancanza della prova della consapevolezza dell'innocenza della persona incolpata, necessaria per la calunnia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha condiviso la ricostruzione dei fatti della Corte territoriale secondo cui il verbale d'arresto conteneva attestazioni falsamente riferite a una frazione temporale ben definita (che il Bortoluzzi sarebbe stato bloccato, costretto a terra e avrebbe colpito il militare), circostanza invece smentita dai filmati di sorveglianza che non mostrano alcun contatto né la caduta. La Suprema Corte ha ritenuto che tale discordanza non sia riconducibile a mera leggerezza, ma a una volontaria attestazione di fatti non accaduti: per il falso ideologico è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della falsità), e la rappresentazione nel verbale di un fatto inesistente è indice di tale volontà. Lo stesso ragionamento ha portato a ritenere sussistente anche il reato di calunnia, poiché la documentazione del fatto mai avvenuto e la modalità della redazione del verbale sono state ritenute indici della volontà di incolpare una persona pur conoscendone l'innocenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Ricondotto al fatto asserito nel verbale (resistenza a pubblico ufficiale) quale reato che il ricorrente avrebbe falsamente attribuito alla persona incolpata; la sentenza usa tale riferimento come oggetto dell'incolpazione materiale riportata nel verbale
art. 368 cod. pen. (calunnia)
La norma punisce l'incolpare una persona di un reato non commesso da lei, conoscendone l'innocenza. La Corte ricorda che il dolo si desume dalla condotta e dalle modalità esecutive e può essere provato per deduzione dalle circostanze; non è richiesta prova diretta della consapevolezza, che si desume dalla rappresentazione falsa e dalla modalità dell'atto
Falso ideologico in atto pubblico (giurisprudenza e principi applicati)
Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138
Per il falso ideologico è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della falsità). La falsità di un'accertata rappresentazione di un fatto mai avvenuto non può essere giustificata come semplice negligenza e integra il reato
Massime di principio
- La discrepanza oggettiva tra documenti ufficiali (es. verbali) e prove indipendenti (es. filmati di sorveglianza) è indice forte di falsità: se il fatto descritto non è mai avvenuto, la tesi della mera negligenza è debole e il dolo può essere presunto
- Per il reato di falso ideologico in atto pubblico è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare l'animus nocendi o la volontà specifica di arrecare danno, basta la consapevolezza della falsità dell'attestazione
- La calunnia richiede la conoscenza dell'innocenza della persona incolpata; tale consapevolezza può essere desunta dalle modalità della condotta e dalla incongruenza tra la rappresentazione verbale e gli elementi di realtà
- In sede di legittimità (Corte di cassazione) non è consentito semplicemente rimettere in discussione valutazioni di fatto fondate su prova filmica: il ricorso per vizio di motivazione va rigettato se la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la ricostruzione dei fatti
- Per gli operatori di polizia: redigere verbali con precisione e coerenza con le prove disponibili è cruciale; incongruenze con prove oggettive (telecamere, testimoni) espongono a responsabilità penali
- Per i difensori: contestare la sussistenza del dolo richiede non solo sottolineare inesattezze formali ma proporre spiegazioni coerenti che rendano plausibile l'ipotesi della mera negligenza o errore, soprattutto quando esistono prove oggettive contrarianti
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