Sentenza n. 10504/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento K10-OMISSIS- di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. F) l. 91/1992, emesso il 17 agosto 2022 e reso noto alla ricorrente il 24 febbraio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana dopo oltre dieci anni di residenza legale. Il Ministero aveva respinto l'istanza valorizzando un procedimento penale pendente per gravi reati e la ritenuta irreperibilità della richiedente presso l'indirizzo di residenza. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992, l'eccesso di potere e l'illogicità della motivazione. La ricorrente ha evidenziato che il procedimento penale era già stato definito con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e che la documentazione anagrafica e fiscale attestava la regolare e ininterrotta residenza, smentendo l'irreperibilità. Il Ministero ha resistito, depositando tardivamente una relazione di causa e prospettando ulteriori elementi non esplicitati nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto. Il giudice ha ribadito che la concessione della cittadinanza per residenza comporta un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile entro i limiti del controllo di legittimità quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Ministero aveva fondato il giudizio di inaffidabilità su un procedimento penale ancora indicato come pendente, senza considerare che esso era già stato definito, al momento dell'adozione del diniego, con una pronuncia favorevole alla richiedente perché il fatto non sussiste. Le giustificazioni ulteriori formulate dall'Amministrazione nella memoria processuale non potevano integrare postumamente la motivazione dell'atto, poiché introducevano elementi non presenti nel diniego. È stata inoltre ritenuta erronea la valutazione sull'irreperibilità, smentita dal certificato storico di residenza e dall'estratto del cassetto fiscale. L'annullamento è disposto facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione sulla complessiva posizione della richiedente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la decisione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico e dell'idoneità del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dall'Amministrazione prima dell'adozione del diniego; la sentenza evidenzia tuttavia che le osservazioni della ricorrente risultavano pervenute dopo la definizione del procedimento.
art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/1990
La contestazione dei reati richiamati nel rapporto informativo non poteva essere valorizzata come procedimento pendente senza considerare la successiva definizione processuale già risultante agli atti al momento del diniego.
art. 416-bis.1 c.p.
Il riferimento al reato contestato non esonera l'Amministrazione dall'accertare correttamente lo stato e l'esito del procedimento penale prima di fondare su di esso il diniego di cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza legale ultradecennale costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non attribuisce al richiedente un diritto automatico; la discrezionalità deve tuttavia essere esercitata sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione coerente e ragionevole.
- Nel diniego di cittadinanza fondato su vicende penali, l'Amministrazione deve verificare e rappresentare correttamente lo stato e l'esito del procedimento penale al momento dell'adozione dell'atto; il riferimento a un procedimento ancora pendente è illegittimo se questo era già stato definito con una pronuncia favorevole all'interessato.
- Il livello di motivazione richiesto per il diniego di cittadinanza deve essere correlato allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e al tempo trascorso: la mera pendenza o denuncia richiede una motivazione più puntuale rispetto a una sentenza penale, soprattutto se irrevocabile.
- L'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del diniego mediante elementi o valutazioni non contenuti nel provvedimento impugnato; le giustificazioni postume non possono sanare l'erronea individuazione dei presupposti di fatto dell'atto.
- Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non investe il merito dell'opportunità, ma comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →