Cassazione Penale, Sentenza n. 3091/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, censurando in particolare la gravità indiziaria rispetto al delitto di partecipazione all'associazione di narcotraffico (capo 1) e l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., nonché l'omessa valutazione individualizzata delle esigenze cautelari. La difesa sosteneva che il quadro probatorio si fondava su un brevissimo arco temporale (principalmente ottobre-novembre 2021), su una singola cessione rilevante (550 g del 5/10/2021) e su un episodio in cui l'indagato risulta acquirente, non fornitore stabile; eccepiva altresì la genericità della dichiarazione del collaboratore Silvio Gioia sul rifornimento "dei cugini di Africo Nuovo" e la carenza di elementi che dimostrassero la consapevole adesione al progetto criminoso della confederazione denominata "Sistema Cosenza".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente ai profili relativi alla partecipazione associativa (capo 1) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.: ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per carenza di argomentazione logica e di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'intraneità stabile e consapevole di Giuseppe La Cava nella struttura confederativa. Di contro la Corte ha confermato la valutazione del quadro indiziario relativa ai reati fine (capi 232 e 233) concernenti le cessioni/approvvigionamenti di stupefacente, ritenendoli adeguatamente motivati. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sui punti indicati; il motivo relativo alle esigenze cautelari risulta assorbito dal rinvio.
Norme richiamate
articolo 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante richiede una motivazione chiara e prove concrete della consapevolezza dell'indagato di agevolare la struttura 'ndranghetistica; nella fattispecie tale requisito non è stato adeguatamente dimostrato
Giurisprudenza di legittimità (principio sul ruolo del fornitore stabile)
più pronunce richiamate (es. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari; Sez. 4, n. 19272 del 12/6/2020, Bellissima; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Naspello; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi; n. 41612 del 2013, Manta)
Secondo la giurisprudenza il costante e continuativo approvvigionamento può integrare la partecipazione associativa se dimostra un vincolo durevole e l'adesione al programma criminoso (affectio societatis); la Corte ha ricordato questo principio ma ha ritenuto che nel caso concreto la sua applicazione non fosse supportata da elementi sufficienti
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione di narcotraffico non sono sufficienti poche operazioni isolate: occorre prova di un rapporto stabile, duraturo e sistematico (frequenza, regolarità, rilevanza economica) che superi la mera sinallagmaticità contrattuale
- Le intercettazioni, le riprese video e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire prova cautelare, ma il giudice deve esplicitare e concatenare logicamente tali elementi per dimostrare l'intraneità del soggetto nell'organizzazione
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede la prova della consapevolezza dell'indagato di agevolare un'organizzazione mafiosa; la mancanza di argomentazione specifica su questo profilo rende l'applicazione dell'aggravante vulnerabile in sede di legittimità
- Quando il quadro indiziario è limitato nel tempo o contraddittorio (es. presenza di un episodio di acquisto oltre a forniture), il giudice deve motivare con attenzione perché tali fatti dimostrino partecipazione associativa e non semplici rapporti di mercato illeciti
- Se la motivazione è carente sui profili essenziali (ruolo nell'associazione; consapevolezza dell'adesione; rilevanza della condotta), la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame limitatamente ai punti viziati, assorbendo eventuali questioni connesse
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