Ordinanza n. 18/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) del 19 novembre 2025, n. 645, resa tra le parti, che ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 13305 del 18 settembre 2025 dell’Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Staff Capo Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio Staff Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico del Comune di Palermo, notificata il 16 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda di sospensione della determinazione dirigenziale comunale di chiusura dell’esercizio per dieci giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione della determinazione dirigenziale n. 13305 del 18 settembre 2025, notificata il 16 ottobre 2025, con la quale il Comune di Palermo aveva disposto la chiusura per dieci giorni dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato "Iberico". L’appellante ha rappresentato, quale periculum in mora, una grave perdita economica e un grave danno all’immagine derivanti dalla chiusura nel mese di dicembre 2025, nonché il rischio di perdita del posto di lavoro per sette dipendenti, in ragione di una precedente chiusura conseguente a sequestro preventivo per oltre 45 giorni. Il CGARS ha esaminato la domanda esclusivamente sul piano cautelare, lasciando impregiudicata la definitiva valutazione del fumus boni iuris.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, confermando il diniego di sospensione disposto dal TAR. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora allegato dalla società, osservando anzitutto che il pregiudizio era almeno in parte autoindotto, poiché, dopo la pubblicazione dell’ordinanza cautelare del TAR del 19 novembre 2025, residuavano otto giorni utili per ottenere la trattazione dell’impugnazione nella camera di consiglio di dicembre. Inoltre, la determinazione comunale prevedeva una chiusura limitata a dieci giorni, a decorrere dalle ore 8 del primo mercoledì successivo alla notificazione. La precedente chiusura per oltre 45 giorni, derivante da un sequestro preventivo poi parzialmente revocato dal Tribunale del riesame, non è stata ritenuta decisiva; neppure è stata considerata strettamente consequenziale, in assenza di ulteriori elementi, l’affermazione secondo cui una nuova chiusura avrebbe comportato il rischio di perdita del posto di lavoro per i sette dipendenti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito né ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; il CGARS lo ha deciso respingendo l’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave, irreversibile e irreparabile; la mera allegazione di perdite economiche o di un danno all’immagine non è sufficiente senza elementi specifici che ne dimostrino l’effettiva gravità e irreparabilità.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio sia almeno in parte autoindotto, in particolare se la parte non abbia tempestivamente attivato gli strumenti processuali disponibili per ottenere la trattazione cautelare dell’impugnazione.
- La precedente chiusura dell’attività commerciale e il rischio prospettato di perdita dei posti di lavoro non dimostrano, da soli e in assenza di ulteriori elementi, l’irreparabilità del danno derivante da una successiva chiusura di durata limitata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →